L’assegno ordinario di invalidità (AOI) è una prestazione economica erogata a domanda dall’Inps ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo (oltre 67% di invalidità) a causa di infermità fisica o mentale.

L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa e non ci sono limiti di reddito per l’accesso, ma un reddito elevato da lavoro (dipendente, autonomo o parasubordinato) comporta la riduzione percentuale della provvidenza economica.

L’assegno disciplinato dalla Legge n. 222/1984 ha durata triennale, rinnovabile, dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diventa definitivo, salva la facoltà per l’Inps di sottoporre l’assegno a revisione per verificare la permanenza delle condizioni per l’erogazione della prestazione economica.

Al raggiungimento dell’età pensionabile l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

Assegno Ordinario di Invalidità Requisiti

L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi in presenza di specifici requisiti sanitari e amministrativi.

Destinatari della prestazione sono i lavoratori con ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo accertata dalla commissione medica Inps.

Requisiti amministrativi e compatibilità

I requisiti amministrativi richiesti sono il versamento di almeno 5 anni di contributi (260 settimane), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni che precedono la presentazione della domanda.

L’assegno come abbiamo detto è compatibile con il lavoro, ma non con la indennità di mobilità e disoccupazione.

Perché l’Inps respinge la domanda di assegno ordinario di invalidità lavorativa

Le principali motivazione del rigetto dell’assegno ordinario sono:

  • valutazione medica negativa per assenza dei requisiti sanitari;
  • contributi versati mancanti nei 5 anni che precedono la domanda;
  • assenza di difficoltà nello svolgere la propria mansione seppur in presenza degli altri requisiti.

In sintesi una percentuale di invalidità elevata non garantisce automaticamente il diritto all’assegno ordinario in quanto la difficoltà deve essere riferita all’attività lavorativa che un lavoratore concretamente svolge.

Ricorso assegno ordinario di invalidità e invalidità civile

Se la domanda di assegno ordinario di invalidità è respinta il lavoratore interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di reiezione o decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Inps abbia risposto.

Il comitato provinciale ha 90 giorni per rispondere

Il Comitato Provinciale Inps deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, decorso tale termine senza alcuna risposta o nel caso di mancato accoglimento del ricorso si deve procedere entro tre anni con un ricorso al Tribunale del lavoro competente.

Il deposito in tribunale

Ricordiamo inoltre che con l’introduzione dell’art. 445 bis c.p.c. la persona disabile per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, legge 104, pensione e assegno di invalidità, indennità di accompagnamento, deve obbligatoriamente depositare al Tribunale del Lavoro la domanda di Accertamento Tecnico Preventivo.

Assegno ordinario di invalidità Inps: affidati ai nostri legali

I cittadini affetti da disabilità che non sono soddisfatti della percentuale di invalidità riconosciuta dall’Inps o se la domanda viene respinta possono rivolgersi a noi per procedere con il ricorso invalidità civile.

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FAQ Domande e Risposte

Cos’è l’assegno ordinario di invalidità INPS?

E’ una prestazione economica erogata in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di una infermità fisica o mentale.

Chi ne ha diritto?

L’Inps lo concede ai lavoratori:

  • dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata.

Quali sono i requisiti per ottenerlo?

Può richiedere l’assegno chi abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Quale percentuale di invalidità bisogna avere?

E’ richiesta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, corrispondente a una percentuale di invalidità superiore ai 2/3 (cioè almeno il 67%) a causa di un difetto fisico o mentale. Il riconoscimento non è legato alla percentuale di invalidità civile, ma alla capacità lavorativa specifica, e richiede almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

Come si richiede l’assegno ordinario di invalidità?

La domanda va presentata all’Inps con il modello SS3 (certificato medico) debitamente compilato dal medico curante. Dopo la domanda telematica (con modello SS3), l’Inps fissa la visita, solitamente entro 30 giorni, presso la ASL o le sedi Inps.

Come si svolge la visita per l’assegno?

La visita per il suo riconoscimento è svolta presso una Commissione Inps per accertare se le patologie riducano la capacità lavorativa a meno di un terzo. Il colloquio medico legale consiste nell’esame della documentazione sanitaria incentrato sull’impatto della malattia sul lavoro.

Come viene calcolato l’importo dell’assegno?

Il calcolo si basa sui contributi versati e sul reddito del lavoratore.

Quanto si prende con l’assegno ordinario di invalidità?

L’importo non è uguale per tutti, è infatti soggetto a tagli per redditi alti ed è integrabile per redditi minimi.

Quanto dura l’assegno ordinario di invalidità?

Ha durata triennale ma rinnovabile.

Quando diventa definitivo?

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diventa definitivo, ma l’Inps può sottoporlo a revisione per verificare la permanenza delle condizioni per l’erogazione della prestazione economica.

Chi lo percepisce può continuare a lavorare?

Si l’assegno come abbiamo detto è compatibile con il lavoro. Può essere ridotto in caso di redditi elevati.

Che differenza c’è tra assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità?

Le principali differenze riguardano il grado di riduzione della capacità lavorativa, la compatibilità col lavoro e il calcolo economico. L’assegno ordinario è per chi ha una riduzione maggiore di 2/3 e può lavorare, mentre la pensione di inabilità è per l’inabilità totale (100%) e richiede la cessazione di ogni attività lavorativa.

Che differenza c’è tra assegno ordinario di invalidità e invalidità civile?

L’assegno ordinario è una prestazione previdenziale legata ai contributi versati (minimo 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio) per chi ha capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, mentre l’invalidità civile è una prestazione assistenziale basata sul reddito e sulla percentuale di invalidità (dal 74% al 100%), indipendente dai contributi previdenziali.

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