In questo articolo vedremo nello specifico il calcolo danno salute da errore medico, ossia come viene valutato il danno alla salute provocato da un errore medico.

Il paziente che abbia subito dei danni fisici dal cattivo operato sanitario può agire per ottenere il risarcimento malasanità vedendosi riconosciuti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Calcolo danno salute da errore medico: il procedimento

Per accertare la responsabilità professionale medica il paziente deve dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra lo stesso e il trattamento medico.

Quando si ha il dubbio di aver patito un errore medico (entro 10 anni) sarebbe utile far valutare il caso ai migliori avvocati per malasanità.

Un caso di malasanità deve essere affidato a professionisti esperti, ad un team di avvocati per errori medici che possono rapidamente e seriamente valutare se il danno riportato dal paziente è una diretta conseguenza di un errore medico oppure una possibile conseguenza sfortunata di un trattamento sanitario.

Come calcolare il danno patrimoniale da errore medico

Sappiamo che una persona che ha subito una malasanità può agire per ottenere il risarcimento danni medico dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il danno patrimoniale risarcibile in caso di malasanità comprende tutte le conseguenze patrimoniali immediate e dirette che derivano dalla lesione apportata al paziente. Il danneggiato da una cattiva prestazione sanitaria può chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’ulteriore degenza ospedaliera e per le successive cure a cui ha dovuto sottoporsi (danno emergente), nonché il risarcimento per il mancato guadagno nel caso ad esempio in cui il paziente sia inabile al lavoro per un periodo determinato (lucro cessante). Ovviamente queste tipologie di danni vanno provati con idonea documentazione a supporto, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Il danno non patrimoniale: calcolo danno biologico, danno morale, perdita parentale

Il danno non patrimoniale invece comprende tutti gli effetti pregiudizievoli che non toccano il patrimonio e che non sono suscettibili di una valutazione meramente economica. Nel caso di cattivo operato del medico i danni risarcibili non patrimoniali sono il danno biologico (sia temporaneo che permanente), il danno morale e da perdita parentale.

Danno biologico

Per danno biologico si intende la lesione dell’interesse all’integrità psicofisica della persona. Questo sussiste in presenza di una lesione fisica o psichica della persona, permanente o reversibile, da cui derivi una compromissione delle attività vitali del soggetto (modificazione dell’aspetto esteriore; riduzione della capacità di relazionarsi con altre persone; riduzione della capacità lavorativa; perdita della possibilità di trovare un lavoro).

Danno morale

Il danno morale si configura come forma di dolore e di patimento del paziente. E’ in sostanza un turbamento dell’animo, una sofferenza intima che prescinde da eventuali degenerazioni patologiche (il dolore, la depressione, l’ansia, i patemi d’animo dovuti ad un intervento mal riuscito o alla degenerazione di una patologia mal curata).

Il danno morale è una categoria autonoma da provare rispetto al pregiudizio biologico ed in genere viene liquidato in termini economici applicando una percentuale che varia a seconda dell’importanza da ¼ a ½ della somma liquidata per il danno biologico.

Perdita parentale

Nell’ambito del danno non patrimoniale si ricomprende anche il danno da perdita parentale subito per la morte di un congiunto per malpractice medica. In caso di decesso di un familiare il diritto al risarcimento spetta a coloro che possono provare una relazione affettiva con la vittima, che viene liquidata sulla base di tabelle in uso nei tribunali italiani che si basano su un punteggio (valore a punto) che varia in ragione della relazione parentale con il de cuius, nel senso che ci sono alcuni fattori (legami con la vittima) che determinano l’entità del risarcimento (età della vittima, età del congiunto, rapporto di parentela e convivenza).

Danno da inabilità assoluta

Infine, nel caso in cui la morte del paziente avvenga a distanza dall’evento che l’ha cagionata si trasmette per successione ai congiunti anche il danno non patrimoniale da inabilità assoluta.

I danni da malasanità sono risarciti in base alle tabelle di calcolo micropermanenti di cui al codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/05) sino a 9 punti di invalidità, per le invalidità più elevate si applicano, in attesa della tabella unica di legge (attesa da decenni), quelle in uso nei tribunali e soprattutto nel tribunale milanese.

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