Quando si parla di colpa medica si fa riferimento al comportamento colposo di chi opera professionalmente in ambito sanitario responsabile per un errore medico.
La responsabilità medica è configurabile quando il sanitario per una errata diagnosi medica:
- ha operato con imperizia (ad es. nel caso in cui non sia un esperto di quella patologia o non conosca la giusta terapia);
- ha operato imprudentemente (ad es. non ha adottato le relative precauzioni nell’esecuzione di un intervento chirurgico);
- ha operato negligentemente (ad es. non ha rimosso una garza durante un intervento);
- non ha rispettato le regole che disciplinano l’attività sanitaria.
Colpa medica: responsabilità civile medico
L’attività medica è regolata sia dalle linee generali desumibili dai principi del codice deontologico professionale, sia dalle raccomandazioni contenute nelle c.d. linee guida, sia dalle regole cautelari, tecniche e comuni che regolano le varie attività sanitarie.
Da tali fonti si ricava che per la responsabilità civile del medico lo stesso ha l’obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano l’attività professionale, proteggendo con ogni sforzo la vita e l’integrità fisica del malato anche ad es. dalle infezioni ospedaliere.
Per quanto riguarda la responsabilità medica civile inoltre il medico è tenuto ad informarsi sulle patologie esistenti al momento della visita del paziente o del ricovero e sull’esistenza di eventuali situazioni di rischio (allergie, obesità, diabete, etc.), il sanitario è anche responsabile per la violazione del consenso informato.
Responsabilità professionale medica
Per configurare la responsabilità per colpa del medico i migliori avvocati per malasanità dovranno accertare che questi sia rimproverabile per non aver agito correttamente.
E’ molto importante affidare il proprio caso di malasanità ad avvocati per errori medici esperti nella materia della responsabilità professionale medica, non ci si deve infatti accontentare di un avvocato generico che potrebbe anche essere un ottimo professionista, ma non essere tuttavia specializzato nella materia del risarcimento del danno differenziale da errore medico.
Riforma responsabilità medica
Ricordiamo che in ambito civilistico la riforma del 2017 ha tracciato una sorta di doppio binario per quanto concerne la responsabilità del medico e la responsabilità della struttura sanitaria (con quello che ne consegue in termini di onere della prova), delineando chiaramente come contrattuale la responsabilità della struttura ed extracontrattuale quella del medico, salvo che il sanitario abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione assunta con il paziente: in questo caso anche il professionista risponderà contrattualmente per i danni dovuti da un eventuale errore medico.
Nell’ambito della responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie segnaliamo le infezioni nosocomiali che rappresentano la principale causa di malasanità in Italia (leggi di più anche nel nostro articolo infezione ospedaliera risarcimento danni).
Responsabilità medica contrattuale
Si parla di responsabilità contrattuale quando il sanitario ha agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattualmente assunta con il paziente.
In tal caso il paziente (per quanto riguarda l’onere della prova) deve provare che l’inadempimento del sanitario sia idoneo a cagionare il danno estetico, mentre spetterà al medico dimostrare con ampio margine di certezza scientifica l’assenza di ogni condotta censurabile.
Ogni volta che il sanitario non riesca a fornire con elevato grado di certezza scientifica la prova di una propria estraneità al fatto, lo stesso sarà tenuto in base al vincolo contrattuale a risarcire il danno lamentato dal paziente, perché ritenuto in ogni caso generato dalla propria condotta professionale.
Ricordiamo che ci sono 10 anni di tempo per procedere con una denuncia malasanità nei confronti della struttura sanitaria.
Colpa medica penale
Nel 2017 il legislatore è tornato nuovamente sul tema della responsabilità penale in ambito sanitario, rimeditando l’impostazione seguita nel 2012 (impostata sulla distinzione tra colpa lieve e colpa grave).
Il precedente quadro normativo (c.d. decreto Balduzzi) sanzionava penalmente l’illecito colposo del medico, in caso di osservanza delle linee guida o delle buone pratiche accreditate, limitatamente ai soli casi di colpa grave, sottraendo dunque dal perimetro della penale rilevanza le ipotesi di colpa lieve, che rilevavano solo sul piano civile.
Quindi la distinzione tra colpa lieve e colpa grave appariva come un criterio di massima per accertare una responsabilità di natura penale, dovendo però ricorrere alla giurisprudenza per accertare in concreto le responsabilità.
Legge responsabilità medica
Oggi con la riforma non è più punibile per imperizia il sanitario che rispetta le linee guida.
Il nuovo impianto normativo della legge Gelli Bianco ha previsto un nuovo profilo di responsabilità penale che esclude la punibilità per imperizia nel caso in cui si dimostri che il medico si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida validate dall’Istituto superiore di sanità.
Ne consegue che la nuova legge ha eliminato la distinzione colpa lieve colpa grave introducendo una sorta di depenalizzazione dell’errore medico.
Al riguardo, il nuovo articolo 590 sexies c.p., inserito all’interno del codice penale, prevede che anche se l’evento colposo si è verificato a causa di imperizia del medico nell’esercizio della professione sanitaria, lo stesso non sarà punibile se sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o in mancanza di queste le buone pratiche assistenziali, purché adeguate al caso concreto.
In sintesi il medico che commette un errore non dovrà rispondere di omicidio o lesioni personali colpose, causati per imperizia, se avrà rispettato le linee guida e le buone pratiche clinico assistenziali.
Responsabilità del medico
Ricordiamo che in caso di errori medici più gravi per il decesso di un familiare per un risarcimento malasanità morte per i quali si voglia procedere penalmente nei confronti del sanitario medico e dell’Ospedale, è sempre bene procedere con le denunce presso le autorità competenti, anche a mezzo di querela che va presentata nel termine di 3 mesi dal giorno in cui il paziente ha riportato il danno o ha scoperto di aver subito un danno cagionato da una cattiva prestazione sanitaria.
Pertanto consigliamo al minimo dubbio di errore medico di richiedere immediatamente la cartella clinica necessaria nella procedura del risarcimento danno parentale per malasanità.
Risarcimento danni colpa medica
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