In questo articolo parliamo del danno biologico da incidente stradale e del risarcimento del danno fisico a seguito di un sinistro stradale.
Risarcimento del danno biologico da incidente stradale
In caso di sinistro con lesioni fisiche si può procedere con il risarcimento dei danni da incidente stradale sia patrimoniali (spese mediche e mancato guadagno) che non patrimoniali (biologico e morale) sulla base delle tabelle del Codice delle Assicurazioni Private e del Tribunale di Milano.
In sintesi per danno patrimoniale si intende la perdita economica subita a causa di un fatto illecito (danni al proprio mezzo, orologio, indumenti, spese per cure mediche), nella categoria del danno non patrimoniale sono ricompresi tutti gli altri effetti pregiudizievoli non direttamente quantificabili in termini economici, ma che devono essere comunque ugualmente risarciti (biologico, morale ed esistenziale).
Risarcimento danno biologico incidente stradale: danno non patrimoniale, temporaneo e permanente
Nell’ambito del danno non patrimoniale si deve parlare del danno biologico (sia temporaneo che permanente).
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Pertanto corrisponde alla lesione del bene salute indipendentemente dal reddito del soggetto danneggiato.
In estrema sintesi il danno biologico temporaneo riguarda la fase acuta della prognosi fino alla chiusura della malattia, mentre i postumi permanenti rappresentano gli effetti consolidati ed invalidanti della lesione con effetti prolungati nel tempo.
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Punti danno biologico
I danni biologici da incidente stradale sono risarciti in base alle tabelle delle micropermanenti di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/05) sino a 9 punti di invalidità (come ad esempio quelle da colpo di frusta cervicale), per le invalidità più elevate (macropermanenti) si applicano le tabelle in uso nei Tribunali (in particolare quelle del foro di Milano) in attesa della tabella unica di legge.
Danno biologico sinistro stradale e danno morale
La liquidazione del danno morale da incidente stradale è invece generalmente determinata in misura pari ad un importo che varia a seconda della gravità del danno tra un 1/2 e un 1/4 del danno biologico a favore del danneggiato.
Nel nostro ordinamento il risarcimento del danno morale non è automatico, ma deve essere provato in maniera rigorosa (altrimenti non viene liquidato come voce autonoma ma solo nell’ambito del danno biologico). In altre parole si deve provare una sofferenza morale, il dolore interiore patito dal danneggiato vittima di un fatto illecito altrui, allegare documenti, prove e fatti ulteriori rispetto a quelli del biologico altrimenti non sarà liquidato.
Il danno parentale
In caso di morte di un congiunto a causa di un sinistro stradale l’erede per procedere con una richiesta danni nei confronti del responsabile dell’incidente stradale deve rappresentare la prova della qualità di congiunto.
Colui che agisce contro l’assicurazione del mezzo responsabile, infatti, è tenuto a provare l’esistenza della situazione giuridica soggettiva in base alla quale afferma di essere un congiunto del defunto.
Gli eredi potranno richiedere oltre ai danni patrimoniali, anche tutti i danni non patrimoniali, sia quelli che vengono acquisiti per via ereditaria e sia quelli acquisiti in via diretta come superstiti (danni iure hereditario e danni iure proprio).
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