Con una recentissima sentenza (n. 28986 del 11 novembre 2019) la cassazione interviene su uno degli aspetti fondamentali nella disciplina della responsabilità medica: come calcolare il risarcimento del danno da aggravamento o differenziale da errore medico.
Novità sul risarcimento del danno differenziale da errore medico
Nell’ambito della responsabilità sanitaria accade di frequente che le conseguenze dell’errore medico vadano ad incidere su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla precedente patologia che si stava curando in ospedale.
Ovviamente, in casi del genere, il medico risponde solo dell’aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione accertata, secondo il meccanismo del conto c.d. per sottrazione ben delineato nella sentenza.
In pratica per calcolare il risarcimento si dovrà prima stimare in punti percentuali l’invalidità complessiva del soggetto danneggiato (menomazione preesistente più quella causata dall’errore medico), successivamente valutare in punti percentuali l’invalidità preesistente all’illecito sanitario, infine, dopo aver convertito in denaro sulla base delle tabelle di legge le due valutazioni medico legali, procedere con la matematica sottrazione dei due importi.
Il risultato ottenuto è realmente il danno causato dall’illecito medico (danno iatrogeno). Del resto gli indennizzi da colpa medica sarebbero effettivamente penalizzati se come base di calcolo si prendesse questa differenza, sottraendo materialmente le due invalidità, ovvero l’incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del sanitario.
Il medico legale deve pertanto fornire una doppia valutazione: quella complessiva e obiettiva di cui è portatore il paziente, ed un’altra più ipotetica del grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell’illecito medico. Queste due indicazioni dovranno poi essere consegnate all’operatore del diritto e ove richiesto al giudice.
Pertanto, per la cassazione il calcolo corretto è quindi dato dalla differenza tra il valore monetario del grado di invalidità permanente di cui la vittima era già portatrice prima dell’illecito medico e il grado di invalidità permanente obiettivo e complessivamente riportato dal danneggiato.
In altre parole se la vittima di malasanità aveva già riportato una menomazione, per avere un calcolo corretto non si deve procedere sottraendo le percentuali di invalidità permanente, bensì sottraendo i due valori monetari previsti per tali valutazioni medico legali nelle tabelle di legge.
Malasanità risarcimento per aggravamento da errore medico
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