In questo articolo tratteremo il tema della liquidazione del danno parentale dovuto a malasanità; cosa bisogna fare in caso di perdita di un congiunto?
Danno parentale e malasanità
Nell’ambito della sanità pubblica e privata accade di frequente che dei trattamenti medici arrechino danni gravi, anche gravissimi, alla salute dei pazienti.
In caso di morte per errore medico i familiari del paziente deceduto potranno richiedere tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia in proprio che in conseguenza della loro qualità di eredi.
Perdita del congiunto e risarcimento agli eredi
Quando la morte di un congiunto sia addebitabile all’errore di un sanitario, un aspetto rilevante da considerare per procedere con una richiesta danni è rappresentato dalla prova della qualità di congiunto o di erede, legittimo o testamentario.
Colui che agisce contro i sanitari, infatti, è tenuto a provare l’esistenza della situazione giuridica soggettiva in base alla quale afferma di essere un congiunto del defunto o ancora di più un erede.
Danno perdita parentale: la prova del rapporto di parentela ai fini del risarcimento
La qualità di congiunto del defunto deceduto per colpa medica può essere provata attraverso le certificazioni anagrafiche dalle quali ricostruire il rapporto parentale o attraverso la dichiarazione di successione presentata per gli eredi, oppure con la presentazione dell’atto di notorietà del notaio il quale provvede ad accertare la sussistenza dei rapporti parentali, infine con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione).
Malasanità e danno da perdita parentale: le voci risarcibili
Nel caso in cui il decesso di un proprio caro sia avvenuto per responsabilità medica gli eredi potranno richiedere, oltre ai danni patrimoniali, anche tutti i danni non patrimoniali, sia quelli che vengono acquisiti per via ereditaria e sia quelli acquisiti in via diretta come superstiti.
Vediamo quali sono le voci di danno trasmesse iure hereditario (cioè che si concretizzano prima nel patrimonio del defunto e successivamente trasmesse agli eredi):
- Danno biologico terminale: riguarda il periodo di prognosi ed i postumi invalidanti che lo sfortunato paziente vittima di malasanità subisce dall’evento nefasto sino alla morte (tale danno si determina maggiormente quando tra l’evento malasanità ed il decesso è intercorso un periodo di tempo consistente);
- Danno morale soggettivo catastrofale: consiste nelle sofferenze patite dalla vittima di malasanità, che percepisce che dovrà morire, durante la degenza per colpa medica sino al decesso;
- Danni patrimoniali: si tratta di tutte le spese di cura sostenute tra l’evento lesivo e la morte, oltre alla perdita di redditività per non aver potuto lavorare durante la degenza sino al decesso.
Per quanto riguarda i danni iure proprio cioè quelli che si determinano direttamente per la qualità di superstite segnaliamo:
- Danni morali da perdita parentale: riguardano tutte le sofferenze patite dal superstite in ragione della morte del loro familiare e per la gravità dell’illecito subito (per la liquidazione si dovrà tenere conto dell’intensità del vincolo familiare);
- Danno biologico di natura psicologica: consiste nel provare una patologia psichiatrica per la perdita del congiunto;
- Danni patrimoniali da perdita di redditività: riguarda il risarcimento dovuto per la perdita di contribuzione patrimoniale che il defunto avrebbe apportato alla famiglia se fosse rimasto in vita.
Perdita del congiunto: come procedere per ottenere il risarcimento
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