Con questo articolo affrontiamo nuovamente il tema del danno patrimoniale sinistro stradale e come calcolare la liquidazione in caso di incidente stradale.
Danno patrimoniale definizione generale
Innanzitutto ricordiamo che per danno patrimoniale si intende la perdita economica subita a causa di un fatto illecito (danni al proprio mezzo, orologio, indumenti, spese per cure mediche), mentre nella categoria del danno non patrimoniale sono ricompresi tutti gli altri effetti pregiudizievoli, danni fisici non direttamente quantificabili in termini economici, ma che devono essere comunque ugualmente risarciti (biologico, morale ed esistenziale). A tal proposito abbiamo dedicato un articolo specifico alle peculiarità del danno biologico da incidente stradale. In precedenza abbiamo ampiamente trattato anche il risarcimento del danno morale conseguente ad un incidente stradale.
Definizione danno patrimoniale sinistro stradale nello specifico
Il danno patrimoniale risarcibile comprende tutte le conseguenze patrimoniali dirette patite dal paziente (rimborso delle spese sostenute per la degenza ospedaliera e per le successive cure c.d. danno emergente, nonché il mancato guadagno c.d. lucro cessante ai sensi dell’art. 137 Cda), queste tipologie di danni vanno provati con idonea documentazione a supporto altrimenti non saranno prese in considerazione.
Il danno non patrimoniale invece comprende tutti gli effetti pregiudizievoli che non toccano il patrimonio e che non sono suscettibili di una valutazione meramente economica (danno biologico, morale e il risarcimento da morte per incidente stradale).
Risarcimento danno patrimoniale sinistro stradale: il danno materiale e la perdita patrimoniale
Nell’ambito del risarcimento danni per incidenti stradali la voce danni al veicolo è la parte più consistente dell’indennizzo. Le compagnie assicurative dopo aver periziato il mezzo risarciscono solo il valore di mercato dell’auto o del motoveicolo prima del sinistro. La liquidazione non può infatti mai superare il valore del bene incidentato oltre le spese documentate (rottamazione, nuova immatricolazione mezzo sostitutivo, fatture per noleggio di altro mezzo durante il periodo delle lavorazioni sul mezzo incidentato).
Di recente è intervenuta una pronuncia della cassazione del 2023 che ha finalmente aperto la strada al risarcimento in forma specifica sul presupposto che il danneggiato ha diritto alla riparazione del veicolo anche se il costo è maggiore del suo valore.
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Calcolo danno patrimoniale sinistro stradale
Essendo quello patrimoniale un chiaro danno economico è, come abbiamo visto, sufficiente produrre le prove documentali delle spese sostenute per vedersi riconosciuto il danno. Mettendo a confronto il danno patrimoniale e non patrimoniale è chiaramente il secondo più complesso da quantificare; sia per quanto riguarda il danno biologico che quello morale, ed infine il danno parentale in caso di morte.
Il danno biologico
Per fare un calcolo del risarcimento conseguente ad un incidente stradale bisogna prendere in considerazione anche il danno non patrimoniale. Si deve quindi parlare innanzitutto danno biologico (sia temporaneo che permanente).
Ma cosa è il danno biologico?
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato.
In estrema sintesi il danno biologico temporaneo riguarda la fase acuta della prognosi fino alla chiusura della malattia, mentre i postumi permanenti rappresentano gli effetti consolidati ed invalidanti della lesione con effetti prolungati nel tempo.
Le lesioni fisiche da incidente stradale sono risarcite in base alle tabelle delle micropermanenti di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/05) sino a 9 punti di invalidità (come ad esempio quelle da colpo di frusta cervicale), per le invalidità più elevate (macropermanenti) si applicano le tabelle in uso nei Tribunali (in particolare quelle del foro di Milano) in attesa della tabella unica di legge.
Il danno morale
Nella liquidazione del danno da risarcimento stradale il danno morale è generalmente determinato in misura pari ad un importo che varia a seconda della gravità del danno tra un 1/2 e un 1/4 del danno biologico a favore del danneggiato.
Nel nostro ordinamento il risarcimento del danno morale non è automatico, ma deve essere provato in maniera rigorosa (altrimenti non viene liquidato come voce autonoma ma solo nell’ambito del danno biologico). In altre parole si deve provare una sofferenza morale, il dolore interiore patito dal danneggiato vittima di un fatto illecito altrui, allegare documenti, prove e fatti ulteriori rispetto a quelli del biologico altrimenti non sarà liquidato.
Il danno parentale
Trattando di danni patrimoniali e non patrimoniali bisogna prendere in considerazione anche il caso più grave, quello di morte di un congiunto a causa di un sinistro stradale. L’erede per procedere con una richiesta danni nei confronti del responsabile dell’incidente stradale deve rappresentare la prova della qualità di congiunto.
Colui che agisce contro l’assicurazione del mezzo responsabile, infatti, è tenuto a provare l’esistenza della situazione giuridica soggettiva in base alla quale afferma di essere un congiunto del defunto.
Gli eredi potranno richiedere oltre ai danni patrimoniali, anche tutti i danni non patrimoniali, sia quelli che vengono acquisiti per via ereditaria e sia quelli acquisiti in via diretta come superstiti (danni iure hereditario e danni iure proprio).
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