È doveroso premettere che qualificare un incidente lavorativo come un infortunio sul lavoro sottoposto alla tutela assicurativa sociale dell’Inail non è sempre scontato, perché in alcuni casi l’Inail a seguito di una attenta istruttoria potrà anche notificare al lavoratore un provvedimento di diniego con il quale determina che il fatto accaduto non è indennizzabile.

Quando ed in quali ipotesi può accadere che l’evento non è riconosciuto indennizzabile?

Il disconoscimento della garanzia Inail può essere causato dalla mancanza in capo al lavoratore infortunato dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’assicurazione Inail (come per esempio nel caso dell’infortunio subito dal lavoratore autonomo, ricordiamo che l’Inail, con alcune eccezioni, tutela tutti i lavoratori subordinati), ma anche per ragioni dovute alla insussistenza dei requisiti propri per indennizzare l’evento infortunio, ad esempio perché l’infortunio ha arrecato al lavoratore danni fisici lievi tali da provocare uno stato di inabilità al lavoro di durata inferiore a quattro giorni o per l’assenza della causa violenta (evento traumatico), oppure per mancanza della occasione di lavoro (incidente che non riguarda l’attività svolta dal lavoratore infortunato), o perché il lavoratore ha simulato completamente l’evento o lo ha accentuato, oppure laddove l’Istituto contesta l’utilizzo del mezzo privato nel caso di infortunio sul lavoro in itinere, ritenendolo non giustificato nel tragitto casa lavoro in presenza di mezzi pubblici non disagevoli da utilizzare per il lavoratore e ritenuti quindi più sicuri.

In quest’ultimo caso il lavoratore potrà ricevere dall’Inail la seguente comunicazione che preannuncia la trasmissione del caso in questione all’Inps affinché venga trattato come malattia comune ritenendolo di dubbia competenza:

Segnalazione da Inail a Inps per caso di dubbia competenza

Segnaliamo che l’attività di coordinamento della competenza tra la gestione Inail e la gestione Inps è disciplinata da un’apposita convenzione in vigore tra i due istituti che prevede che nel periodo necessario ad accertare quale sia l’istituto competente a trattare il caso, le prestazioni vengano erogate in via provvisoria dall’ente al quale il lavoratore si era inizialmente rivolto.

Tra le ipotesi di disconoscimento delle prestazioni Inail non rientra il caso in cui l’infortunio del lavoratore sia avvenuto nell’ambito di un rapporto di lavoro irregolare o nel caso in cui il datore di lavoro è inadempiente ai versamenti dei premi assicurativi, circostanze che non inficiano il riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’Inail <maggiori approfondimenti nel nostro articolo sull’infortunio sul lavoro in nero>.

Quali conseguenze il disconoscimento Inail può determinare per il lavoratore?

Il disconoscimento dell’infortunio da parte dell’Inail determina la trasformazione dell’evento in malattia comune Inps, tipologia diversa dalla malattia professionale che è di competenza Inail.

Quando l’infortunio è disconosciuto quindi l’evento diventa malattia.

Tuttavia in questi casi il lavoratore che risulta comunque inabile al lavoro non resta privo di tutele, in quanto il declassamento dell’evento a malattia comune comporta l’attivazione di forme alternative di tutela sociale di competenza dell’Inps o di altro analogo ente previdenziale.

In caso di malattia comune, l’Inps è tenuta per legge a riconoscere al lavoratore un’indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione media giornaliera nei primi venti giorni di malattia e, dal ventunesimo giorno in poi, un’indennità giornaliera pari al 66,6% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo di 180 giorni.

La regola generale prevede che sia il datore di lavoro ad anticipare per conto dell’Inps la prestazione economica al lavoratore avente diritto, che poi recupererà ponendolo a conguaglio con i contributi da versare. Nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda l’indennità, il lavoratore dovrà rivolgersi all’Inps.

Si deve, comunque, rilevare che l’ordinamento garantisce al lavoratore, sia in caso di infortunio che di malattia comune, il mantenimento integrale della retribuzione in quanto la maggior parte dei Ccnl., prevedono l’integrazione salariale a carico del datore di lavoro fino alla concorrenza dell’integrale retribuzione mensile spettante al lavoratore, mentre il trattamento diverge nei casi in cui l’evento provochi dei postumi invalidanti di natura permanente: infatti, mentre l’Inail riconosce un indennizzo in conto capitale per il danno biologico (dal 6% al 15%) ovvero una rendita vitalizia (dal 16% in poi), l’Inps non riconosce indennizzi per l’invalidità permanente.

Inoltre, dal punto di vista degli oneri a carico del lavoratore, nel caso di malattia comune sottoposta alla gestione Inps, il lavoratore è tenuto ad osservare le fasce orarie di reperibilità previste per le visite fiscali di controllo, mentre nel caso di infortunio Inail il lavoratore ha l’unico obbligo di sottoporsi ai trattamenti e cure prescritte dai medici Inail.

Infine, è doveroso ricordare che a differenza dei periodi di assenza dal lavoro conseguenti all’infortunio Inail, i periodi di malattia indennizzati dall’Inps sono soggetti a computo ai fini della maturazione del c.d. comporto, anche qualora non siano consecutivi, e pertanto se protratti oltre il termine previsto dal Ccnl. di settore (di norma 6 mesi), possono esporre il lavoratore al rischio di licenziamento.

Opposizione al disconoscimento dell’infortunio INAIL

Ai sensi dell’art. 104 del Dpr. 1124/1965, il lavoratore infortunato (o i suoi aventi diritto nel caso di morte) che voglia contestare il provvedimento di disconoscimento dell’infortunio emesso dall’Inail può proporre opposizione inail in via amministrativa, con ricorso indirizzato all’Inail, in cui siano esposte le motivazioni di fatto e di diritto a fondamento dell’opposizione, con allegazione della relativa documentazione.

Anche nei casi di infortuni in itinere non riconsociuti, o parzialmente riconosciuti, è possibile tutelarsi nel medesimo modo con ricorso inail infortunio in itinere.

Il predetto ricorso deve essere necessariamente esperito nel caso il lavoratore voglia adire le vie giudiziali, in quanto il previo esperimento del ricorso in via amministrativa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale azionata dinanzi al Tribunale del Lavoro per la contestazione del disconoscimento della garanzia di indennizzo Inail.

Il ricorso giudiziale deve essere esperito entro e non oltre il termine di anni tre dall’infortunio subito.

Il lavoratore che necessiti di informazioni e chiarimenti in merito al proprio incidente sul lavoro può rivolgersi a noi in modo del tutto gratuito.

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