Con questo nuovo articolo abbiamo il piacere di segnalare una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28212 del 23.10.2025) che riconosce l’indennità di accompagnamento anche a chi ha solo necessità di supervisione per camminare.
Indennità di accompagnamento Inps e supervisione continua: la novità
La decisione nasce da un procedimento presso il tribunale di Macerata nel quale era stata negata la prestazione al disabile in quanto capace di deambulare con appoggio e supervisione continua.
Il giudice di merito aveva distinto tra aiuto permanente e supervisione continua sostenendo che solo il primo aspetto rispettasse i requisiti della norma.
La Cassazione ribalta questa impostazione analizzando il certificato medico e la perizia del tribunale rilevando che poiché la deambulazione era a piccoli passi, con elevato rischio caduta con appoggi e supervisione continua, tale condizione rappresenta una modalità di assistenza permanente e come tale idonea a soddisfare il requisito della Legge 18/80.
La supervisione continua equivale ad aiuto permanente.
Finalmente per la Cassazione più tutela per i fragili
L’orientamento delle commissioni Inps e dei tribunali infatti è sempre stato che se le gambe e i piedi si muovono non c’è necessità di avere un accompagnatore. In sintesi si ricerca il requisito dell’immobilità totale per la concessione della prestazione.
Questa delimitazione nella valutazione ha danneggiato moltissime persone fragili limitando e penalizzando molto la loro autonomia quando il disabile non poteva permettersi una assistenza.
Da oggi però per la Cassazione il rischio caduta con bisogno di essere osservati continuamente, ove certificato clinicamente, equivale a non poter camminare da soli. La supervisione continua implica mancanza di autonomia nella deambulazione e come tale rientra tra i requisiti della Legge 18/80.
In sintesi la Cassazione ha affermato che la necessità di una supervisione continua durante la deambulazione è equiparabile alla impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore come previsto dall’art. 1 della Legge 18/80 per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Per la Suprema Corte conta anche la sola deambulazione non sicura per rientrare tra i requisiti della Legge 18/80. La nuova prospettiva è proteggere la persona disabile prima che si faccia male!
La speranza è che da ora in avanti Inps e tribunali adottino questa impostazione per proteggere i più deboli dal rischio caduta, garantendo la provvidenza non solo nel caso di impossibilità materiale di muovere le gambe, ma anche a chi necessita di aiuto e assistenza per muoversi in sicurezza.
Ricordiamo cosa si intende per indennità di accompagnamento
Sappiamo che il nostro ordinamento prevede forme di tutela per le persone con disabilità al fine di superare gli ostacoli che incontrano nel vivere quotidiano anche mediante benefici economici.
In particolare l’indennità di accompagnamento è proprio una misura economica destinata a soggetti disabili mutilati o invalidi totali al 100% e handicap grave, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure per l’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita senza una assistenza continuativa o per terapia oncologica.
Il disabile può presentare la domanda di accompagnamento Inps alla stessa Commissione medica chiamata a giudicare sul grado di invalidità civile.
A quanto ammonta l’invalidità di accompagnamento?
L’importo per l’indennità di accompagnamento per il 2025 è pari ad € 542,02 per 12 mensilità.
L’indennità non è tassabile, non costituisce reddito per il disabile e l’assegno di accompagnamento viene erogato a prescindere dal requisito reddituale.
Richiesta di accompagnamento: come procedere quando l’Inps nega l’indennità
Se la Commissione medica non riconosce al cittadino la misura dell’accompagno si può presentare ricorso per la invalidità civile entro 180 giorni dal ricevimento del verbale.
Le persone con disabilità che hanno presentato domanda per l’accompagnamento che non ritengono giusto il giudizio emesso nel verbale Inps devono depositare entro 6 mesi istanza di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP 445 bis c.p.c.) presso il Tribunale del Lavoro competente (quello di residenza del disabile).
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