Durante una degenza ospedaliera purtroppo è frequente contrarre una infezione a causa della presenza di microrganismi patogeni opportunistici in ambito ospedaliero che possono diffondersi nell’ambiente nosocomiale per contaminazione involontaria da parte dei sanitari o per una errata sterilizzazione dei presidi medici.

Il rischio di infezione aumenta soprattutto in caso di intervento chirurgico in quanto i pazienti ospedalizzati sono più debilitati per una ridotta efficienza del sistema immunitario e pertanto maggiormente esposti al contagio.

Infezione ospedaliera risarcimento danni e responsabilità sanitaria

Le infezioni nosocomiali costituiscono statisticamente uno dei principali problemi dell’assistenza sanitaria, in quanto ogni anno migliaia di decessi sono direttamente o indirettamente attribuibili ad infezioni contratte da pazienti in regime di ricovero ospedaliero, con costi elevatissimi a carico del nostro sistema sanitario nazionale. Si stima infatti che ogni anno in Italia ci siano circa 700 mila casi di infezioni ospedaliere. Le morti all’anno in Europa sono circa 30.000 di cui 1/3 in Italia, ultimo paese in Europa con quasi 8000 decessi l’anno a causa di infezioni ospedaliere.

Per esserci responsabilità medica chiaramente l’infezione non deve essere preesistente all’ingresso nella struttura sanitaria. Il paziente deve essere stato ricoverato per una causa diversa dall’infezione e non deve avere segni di malattia infettiva in corso di incubazione al momento del ricovero. Per confutare questo aspetto si considerano a carico delle strutture sanitarie le infezioni insorte a partire dal terzo giorno di ricovero, fino a tre giorni dopo le dimissioni e fino a trenta giorni dopo un’operazione chirurgica.

Le ASL sono responsabili delle infezioni ospedaliere se non possono dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitarle

La struttura sanitaria, coinvolta in un caso di infezione contratta da un paziente in regime di ricovero, deve dimostrare di aver applicato le più idonee tecniche e misure di prevenzione atte ad eliminare i rischi per la salute dei propri pazienti. In questo senso la struttura ospedaliera dovrà fornire prova di adottare rigidi protocolli di disinfestazioni, sterilizzazioni degli ambienti e dei materiali utilizzati e, soprattutto, garantire che dipendenti e operatori sanitari siano in salute e dotati di più idonei sistemi di protezione individuali e che gli stessi operatori adottino i più rigidi protocolli di disinfezione di tutti i materiali utilizzati (dagli strumenti di lavoro quali bisturi, biancheria, cibi e bevande etc.) oltre all’igiene delle mani.

Malattie infettive ospedaliere

Le infezioni ospedaliere più frequenti sono soprattutto quelle al tratto urinario, le infezioni da decubito e della ferita chirurgica che possono anche degenerare in gangrena, le infezioni dell’apparato respiratorio tipo polmoniti e infezioni sistemiche tipo sepsi. Molte di queste infezioni potrebbero essere evitate con appositi programmi di prevenzione e controlli, oltre all’igiene delle mani da parte di tutti gli operatori sanitari.

Tra le infezioni ospedaliere più comuni e gravi segnaliamo la Sepsi o Setticemia che è una malattia sistemica che può colpire chiunque, ma soprattutto le persone con ridotte difese immunitarie quali sono i pazienti ospedalizzati, anziani e bambini. Questa patologia si combatte attraverso una adeguata terapia antibiotica.

Segnaliamo infine che alle persone danneggiate gravemente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, la legge 210/1992 ha riconosciuto, oltre al risarcimento del danno da malasanità, la possibilità di richiedere anche un indennizzo a carico dello Stato. Si tratta di un beneficio economico di importo variabile a seconda della gravità delle conseguenze derivate dall’infezione.

Infezione ospedaliera risarcimento danni (anche in caso di decesso)

Inviaci tutta la documentazione medica inerente il caso, possiamo fornirti assistenza, predisporre la relazione medico legale anche con il supporto di specialisti (chirurghi, infettivologi, immunologi, anestesisti), la consulenza tecnica preventiva (c.d. ATP 696 bis. C.p.c.) e relativo giudizio presso il tribunale competente.

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