infortunio sul lavoro risarcimento
Sei stato vittima di un incidente sul lavoro o di un infortunio in itinere anche in nero? Raccontaci come è avvenuto!
I nostri avvocati esperti in risarcimento danni infortunio sul lavoro valuteranno il tuo caso.
Infortunio sul lavoro risarcimento danni: cosa fare
Potremo valutare insieme se vi sono state eventuali colpe e omissioni da parte di soggetti terzi o del datore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La responsabilità civile datoriale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si fonda sull’articolo 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure di sicurezza che si rendono necessarie in relazione alla particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, nonché di controllare e vigilare che di tale misure sia fatto effettivamente uso da parte del proprio dipendente, sul tema vedi articolo riguardante la responsabilità civile del datore di lavoro e obbligo di sicurezza.
Devi sapere, infatti, che hai diritto al risarcimento, indipendente dalla copertura Inail, anche perché l’istituto non risarcisce tutti le voci di danno che il lavoratore ha subito durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
Ed inoltre, la normativa vigente garantisce al lavoratore dipendente – anche quando non è in regola – una copertura praticamente totale contro ogni evento dannoso che provoca una condizione di inabilità al lavoro, temporanea o di natura permanente, disponendo che questi incidenti debbano essere tutelati e indennizzati, vuoi a cura e spese del datore di lavoro, vuoi dalla gestione previdenziale, assicurativa o assistenziale competente.
Infortunio sul lavoro risarcimento inail e lavoro nero
Inail paga l’infortunio anche quando il datore di lavoro non ha assicurato il lavoratore o non ha versato i contributi (leggi di più nel nostro articolo sul Infortunio sul lavoro in nero).

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infortunio sul lavoro risarcimento
Fermo restando l’obbligo di risarcimento del danno subito dal lavoratore in capo al datore di lavoro (responsabilità civile datoriale incentrata sulla violazione degli obblighi e doveri sulla sicurezza sul lavoro), il nostro ordinamento prevede una specifica assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail a tutela dei lavoratori che subiscono tali infortuni (D.P.R. n. 1124 del 1965).
L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Leggi meglio nel nostro articolo su cosa fare in caso di infortunio sul lavoro INAIL.
infortunio in itinere risarcimento
Nella categoria dell’infortunio sul lavoro è ricompreso altresì il c.d. infortunio in itinere (D.Lgs. n. 38 del 2000), che subisce il lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, sia con l’impiego di mezzi pubblici che con mezzi privati.
Per legge, è considerato infortunio in itinere indennizzabile anche quello subito in occasione di una interruzione o di una deviazione dal normale percorso, ritenute necessarie perché dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili ovvero all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Leggi meglio nel nostro articolo sul infortunio in itinere patito dal lavoratore.
malattia professionale risarcimento
La malattia professionale si ha quando il lavoratore si ammala progressivamente per la costante interazione nello svolgimento dell’attività lavorativa di una cosiddetta causa lenta che nel tempo incide sulla salute del lavoratore.
La copertura assicurativa Inail (D.P.R. n. 1124 del 1965) ricomprende malattie c.d. tabellate riconosciute dalla legge e come tali assistite da una presunzione legale di collegamento con l’attività professionale svolta dal lavoratore. Pertanto, il lavoratore ai fini dell’erogazione delle prestazioni, dovrà soltanto dimostrare di aver svolto mansioni direttamente ricollegabili a quelle tipiche comportanti la specifica malattia.
Nel caso in cui invece il lavoratore contragga una malattia professionale non tabellata, per poter ottenere le prestazioni Inail, è chiamato ad assolvere il più gravoso onere probatorio attinente alla dimostrazione in concreto del nesso causale tra la patologia accusata e le condizioni di lavoro.
Leggi meglio nel nostro articolo sulla malattia professionale.
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Infortunio sul lavoro risarcimento e indennizzi
indennizzo danno biologico
A seguito dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento del D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha introdotto nella disciplina la tutela del danno biologico, l’Inail eroga un’indennità in denaro per gli incidenti sul lavoro che hanno causato al lavoratore menomazioni di grado compreso tra 6% e 15% e una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.
L’indennizzo in capitale o sotto forma di rendita delle menomazioni ricomprese tra 6% e 100% si calcolano sulla base delle tabelle del danno biologico Inail che tengono conto di alcuni coefficienti legati al sesso, età e grado di invalidità subita.
Leggi meglio nel nostro articolo sul risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore.
Consulta la tabella inail delle menomazioni.
il danno differenziale
Il datore di lavoro, oltre ad essere soggetto alle sanzioni penali ed amministrative previste dalla specifica normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009), è anche obbligato a corrispondere al lavoratore in caso di infortunio una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da quest’ultimo subito.
La misura di tale risarcimento ricomprende la percentuale del danno subito dal lavoratore non direttamente indennizzabile dall’Inail, quali ad esempio le menomazioni di grado compreso tra 1% e 5% e la percentuale di invalidità temporanea non riconosciuta.
In sintesi, il datore di lavoro sarà responsabile per il maggior danno subito dal lavoratore risarcibile in sede civile e non indennizzato dall’Inail, sul tema vedi l’articolo che tratta il risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro.
indennità per inabilità temporanea
Per il giorno dell’infortunio ed i successivi tre giorni di assenza dal lavoro, il lavoratore infortunato è indennizzato direttamente dal datore di lavoro. In particolare, l’obbligo di indennizzo Inail decorre a partire dal quinto giorno di inabilità temporanea e copre l’intero periodo di astensione dal lavoro, compresi i giorni festivi.
Nello specifico, il lavoratore è indennizzato nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera per ogni giorno di assenza dall’attività lavorativa a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio, mentre ha diritto al 75% della retribuzione media giornaliera per ogni giorno di astensione dal lavoro successivo al novantesimo, fino alla completa guarigione (D.P.R. n. 1124 del 1965).
Il periodo dal primo al quarto giorno di infortunio è quindi scoperto di assicurazione Inail e l’onere economico rimane interamente a carico del datore di lavoro.
In sintesi, il giorno in cui è avvenuto l’infortunio è parificato a tutti gli effetti ad un normale giorno di lavoro, con conseguente obbligo in capo al datore di lavoro di corresponsione al lavoratore di una cifra pari al 100% della retribuzione media giornaliera.
Per i successivi tre giorni (c.d. periodo di carenza), ivi compresi il sabato e la domenica, il lavoratore ha invece diritto ad una cifra pari al 60% della retribuzione media giornaliera.
Alcuni contratti di lavoro possono prevedere clausole specifiche volte comunque a garantire l’indennizzo in misura del 100% del lavoratore per l’intero periodo di inabilità temporanea. Ricordiamo ad esempio i contratti dei dipendenti pubblici.
Tuttavia, per evitare di incorrere nel licenziamento per il superamento del c.d. periodo di comporto, sebbene l’Inail come detto corrisponda l’indennità per l’intero periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore deve prestare molta attenzione alle limitazioni del diritto alla conservazione del posto di lavoro, sancite normalmente dai CCNL di riferimento nel termine di 180 giorni.
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Risarcimento Infortunio sul lavoro: ricorsi
ricorso per via amministrativa: opposizione al provvedimento inail
Nell’eventualità in cui il lavoratore ritenga incongrua in rapporto al danno biologico effettivamente subito la valutazione Inail relativa al grado di menomazione riconosciuto (al periodo di durata dell’indennità per inabilità temporanea oppure all’inesistenza di inabilità permanente o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria), il lavoratore può proporre opposizione avverso il provvedimento Inail contestato nel termine di 3 anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale, anche richiedendo una visita collegiale Inail.
In particolare, in caso di contestazione dell’inabilità permanente, nel ricorso deve essere altresì indicata la misura dell’indennità ritenuta congrua e legittima.
Inoltre, la contestazione di ogni valutazione medica adottata dall’Istituto implica che il ricorso sia corredato da idoneo certificato medico attestante la fondatezza dell’opposizione.
L’Inail deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda ed il procedimento di liquidazione dovrà concludersi al massimo entro 150 giorni.
Puoi approfondire nel nostro articolo opposizione Inail infortunio: opposizione amministrativa.
ricorso per via amministrativa: domanda di revisione e aggravamento
Qualora il lavoratore contesti l’entità della rendita erogata dall’Inail potrà presentare un’istanza di revisione notificandola direttamente alla sede Inail che ha emesso il provvedimento.
L’istanza dovrà essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell’infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro.
In tal caso, l’Inail deve pronunciarsi nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda ed il procedimento di liquidazione dovrà concludersi al massimo entro 210 giorni.
La domanda di aggravamento deve essere presentata all’Inail entro 10 anni dall’incidente sul lavoro o 15 anni dalla denuncia se trattasi di malattia professionale, puoi approfondire nel nostro articolo aggravamento e revisione Inail
ricorso giudiziale
Fermo restando il termine di prescrizione dell’azione di Tre anni dall’infortunio o dalla malattia, il procedimento giudiziario può essere instaurato solo nel caso in cui siano esaurite le procedure di liquidazione amministrativa delle indennità.
E’ importante evidenziare che il ricorso in via amministrativa costituisce condizione di procedibilità del giudizio dinanzi al giudice del lavoro.
Qualora il giudice del lavoro accerti in corso di causa che il ricorso amministrativo non sia stato previamente proposto, disporrà la sospensione del giudizio civile, stabilendo un termine entro il quale il lavoratore dovrà espletare la procedura amministrativa predetta.
In particolare, il termine massimo per la proposizione del ricorso giudiziale sarà di Tre anni e 150 giorni nel caso dell’opposizione al provvedimento Inail e Tre anni e 210 giorni per le revisioni, sul tema vedi articolo ricorso Inail infortunio sul lavoro.
Per maggiori approfondimenti esponici subito il tuo caso, un nostro consulente ne valuterà la fattibilità, fornendo il prima possibile le risposte alle domande richieste.
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