Insidia stradale

Richiedi senza spese il tuo giusto risarcimento a causa di un incidente per insidia stradale, oggi è più semplice!

Farsi risarcire un danno da insidia stradale è possibile!

Hai urtato contro un tombino o a causa di una buca o materiale pericoloso presente sull’asfalto per cattiva manutenzione e vigilanza?

Il tuo veicolo è stato danneggiato da un segnale stradale, a causa di un cantiere di manutenzione, di un albero (comunale, privato, condominiale) o dai suoi frutti?

Sei scivolato su una buca, su un marciapiede sconnesso, su una griglia di un tombino rotto o per colpa di sostanze scivolose sul manto stradale?

Non abbandonare l’idea di essere risarcito per i danni materiali e le lesioni fisiche subite dalla mancata manutenzione, affidati ai nostri professionisti che ti faranno ottenere in tempi rapidi il giusto indennizzo, senza anticipi e spese che saranno a totale carico di Comune, Impresa di manutenzione, Amministrazione condominiale e Compagnia Assicurativa.

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Oggi è molto più semplice ottenere il risarcimento del danno da insidia stradale grazie ad un’importante inversione di rotta dell’attuale giurisprudenza in materia.

Risarcimento del danno da insidia stradale: le modifiche rispetto al passato

In passato la giurisprudenza tendeva a ravvisare la sussistenza del danno da insidia stradale nell’alveo dell’art. 2043 c.c., basato sulla violazione del generale principio del neminem laedere, con la conseguenza di porre a carico del soggetto danneggiato la prova di aver effettivamente subito il danno a causa della condotta della Pubblica Amministrazione.

Il fatto che la recente e maggioritaria giurisprudenza abbia scelto, invece, di ricondurre la responsabilità per danni da insidia stradale nell’ambito di quella da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c. (piuttosto che una responsabilità per colpa da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.), facilita dunque il danneggiato nell’assolvimento dell’onere della prova, poiché si tratta di una forma di responsabilità oggettiva che necessita unicamente della prova della connessione dell’evento dannoso con l’insidia e comporta la sua esclusione unicamente nel caso in cui la Pubblica Amministrazione riesca a provare il caso fortuito, la forza maggiore ovvero il concorso di colpa del danneggiato.

Pertanto, fondando tale responsabilità sull’art. 2051 c.c., si prescinde dall’accertamento di un comportamento colposo del custode poiché, in ragione del suo carattere oggettivo, è sufficiente provare l’esistenza del nesso causale fra cosa ed evento.

Il caso fortuito e la forza maggiore nel risarcimento del danno da insidia stradale

Con riferimento al caso fortuito, elemento idoneo ad interrompere il nesso causale di cui sopra, la giurisprudenza ha affermato che l’ente proprietario o concessionario di una strada, una volta accertato la sussistenza del danno a causa di una anomalia della stessa, non è responsabile qualora provi di non aver potuto far nulla per evitare il danno.

Sono stati ricondotti a quest’ultima ipotesi tutti i casi, caratterizzati dalla eccezionalità, in cui si è assistito all’improvvisa ed inevitabile comparsa di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene, compresi eventi causati anche da soggetti terzi o dallo stesso danneggiato.

La condotta del danneggiato nel risarcimento del danno da insidia stradale

La condotta tenuta dal danneggiato, al momento della verificazione del sinistro, rappresenta un elemento fondamentale per l’eventuale giudizio di responsabilità formulato a carico dell’Ente proprietario o concessionario della strada aperta al pubblico.

La giurisprudenza ha, ad esempio, escluso la responsabilità del Comune per il sinistro occorso all’utente della strada, in tutti i casi in cui lo stesso poteva essere evitato usando l’ordinaria diligenza e prudenza, certamente idonee ad interrompere il nesso causale e, quindi, ed escludere la responsabilità del custode – danneggiante.

Dunque, la valutazione del comportamento del danneggiato assume una imprescindibile rilevanza, potendo lo stesso, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, primo comma c.c.

Risarcimento del danno da insidia stradale: le conclusioni

In conclusione, ad oggi la Suprema Corte sembrerebbe aver definitivamente abbandonato la tesi dell’applicabilità dell’art. 2043 c.c., in una lettura codicistica del fenomeno, come detto nell’ambito dell’art. 2051 c.c., decisamente più favorevole per il danneggiato.

Tale mutamento di prospettiva comporterà, per coloro che dovranno essere risarciti, notevoli vantaggi soprattutto sul piano probatorio, sussistendo in capo alla Pubblica Amministrazione una presunzione di colpa da cui la stessa può liberarsi solo con la prova del caso fortuito, nei termini in precedenza già chiariti.

La buca stradale, la strada dissestata e la richiesta di risarcimento danni

L’esempio più comune in cui si può procedere ad una richiesta di risarcimento è quello della famigerata buca stradale. 

Purtroppo questa eventualità è anche la più diffusa a causa del frequente stato di abbandono a cui è soggetto il manto stradale delle vie che percorriamo tutti i giorni.

Il risarcimento danni da buca stradale, specialmente se nascosta e chiaramente dovuta ad incuria della manutenzione, può essere richiesto nei due casi:

  • sia per un danno da caduta o inciampo con conseguenze fisiche e mediche per la persona.
  • sia per danni all’autovettura o mezzo di trasporto dovuti a buche all’interno o in prossimità della carreggiata.

Risarcimento danni da insidia stradale: possiamo aiutarti

Raccontaci le modalità del tuo incidente e soprattutto inviaci la documentazione a supporto raccolta nell’imminenza del fatto, così da poterla implementare e sistemare in tempo utile per farti ottenere un giusto risarcimento.

Insidia stradale: Richiedi risarcimento danni senza spese

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