Invalidità civile

In caso di rifiuto o non corretta valutazione del grado di invalidità i cittadini affetti da minorazione fisica patologica possono rivolgersi alla nostra struttura medico legale per procedere con il ricorso per Atp al Tribunale del lavoro.

Inviaci la documentazione così potremo valutare il tuo caso con un nostro avvocato del lavoro.

Invalidità civile: cosa significa

La Costituzione Italiana (art. 38) garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

Per accedere ai benefici e alle prestazioni previdenziali lo status di invalido deve essere però accertato dalle competenti amministrazioni dello stato (Asl, Inps, Tribunale).

L’assistenza sociale garantita al cittadino può riguardare prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), ma anche non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria ed esenzione dal pagamento del ticket, permessi familiari ai sensi della legge 104/1992, collocamento obbligatorio).

Chi è invalido civile

Chi sono i beneficiari delle invalidità civili in Italia? I cittadini che risultano affetti da una minorazione fisica patologica (di natura funzionale, psichica o sensoriale) con una riduzione permanente della propria capacità lavorativa di almeno 1/3 (33%) possono ottenere il riconoscimento della invalidità civile Inps.

Anche i minorenni e i soggetti ultra-sessantacinquenni che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti, attività e funzioni proprie della loro età hanno diritto allo stato di invalido civile.

Alle prestazioni Inps possono accedere tutti i cittadini italiani ivi residenti, cittadini comunitari ed i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lunga durata.

Per il riconoscimento dell’invalidità civile la persona interessata deve rivolgersi al proprio medico di base abilitato che possa emettere un certificato medico introduttivo con la patologia da inviare telematicamente all’Inps per la domanda invalidità civile.

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Quando non spetta l'assegno di invalidità civile

Non può essere riconosciuta l’invalidità civile per cause di lavoro, di servizio e di guerra.

Le malattie e le menomazioni per le quali si richiede l’invalidità civile non devono essere state riconosciute per causa di lavoro, di servizio e di guerra in quanto incompatibili e non considerate dall’Inps ai fini dell’invalidità civile.

I ciechi civili, i sordi, sordomuti e i cittadini affetti da talassemie o drepanocitosi dispongono invece di norme specifiche e godono di benefici diversi.

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Benefici e prestazioni economiche

Ai fini delle prestazioni Inps si considera il 33% il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa per il riconoscimento dell’indennità civile.

In base alla percentuale di invalidità accertata dall’Inps vengono riconosciuti differenti benefici anche economici:

  • meno del 33% non c’è invalidità e nessun riconoscimento;
  • dal 34% riconoscimento dello stato di invalido, diritto ad assistenza protesica ortopedica per la patologia invalidante;
  • dal 46% riconoscimento dello stato di invalido ai fini lavorativi, iscrizione nelle liste speciali dei centri per l’impiego per l’assunzione agevolata per le categorie protette;
  • dal 51% diritto a congedi straordinari lavorativi per cure mediche;
  • dal 67% fornitura gratuita di protesi, diritto all’esenzione del ticket sanitario per visite o esami legati alla patologia invalidante; diritto a varie agevolazioni (tessere tranviarie, case popolari, etc.);
  • dal 74% al 100% diritto a prestazioni economiche;
  • oltre al 100% si ha diritto alla indennità di accompagnamento.

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Invalidità civile: come fare domanda

Il riconoscimento dell’invalidità civile Inps prevede un percorso che comprende il medico di base, Inps, Asl e in caso di rifiuto o non corretta valutazione del grado di invalidità anche il Tribunale del lavoro per il ricorso Atp previsto per legge.

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il certificato medico

Il primo passo per il cittadino è quello di rivolgersi al proprio medico di base (o presso altro medico abilitato) per richiedere il certificato medico introduttivo da compilarsi on line con la natura della patologia invalidante.

Il certificato medico ha validità 90 giorni, termine entro il quale il paziente deve inviare la domanda all’Inps. Qualora non venga presentata in tempo la domanda l’utente dovrà richiedere un nuovo certificato medico e ripresentare l’istanza.

invio telematico della domanda

Una volta completata l’acquisizione del certificato la procedura telematica genera un codice che servirà al cittadino per procedere con la domanda all’Istituto previdenziale.

La domanda deve infatti essere introdotta telematicamente sul sito dell’Inps entro 90 giorni dal cittadino utilizzando il codice del suddetto certificato (attraverso le proprie credenziali Spid o per il tramite di un patronato).

Alla domanda di accertamento della invalidità si può aggiungere contestualmente anche quella per la richiesta dell’handicap (legge 104 handicap grave).

Convocazione visita medica asl

Dopo aver ricevuto la domanda l’Inps gira la richiesta all’Asl territorialmente competente che poi procederà alla convocazione del cittadino interessato al beneficio a visita entro 30 giorni (15 giorni in caso di patologie oncologiche).

Ove il paziente non sia trasportabile si può richiedere anche la visita medica domiciliare.

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Valutazione della commissione medica

Sappiamo che ai fini delle prestazioni Inps si considera il 33% il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa per il riconoscimento dell’invalidità civile. Ma come si valutano i postumi invalidanti del richiedente il beneficio?

La percentuale di invalidità viene individuata dalla Commissione medica in base alla tabella sviluppata dal Ministero della Salute del 5 febbraio 1992 (DM. 05/02/1992) che individua per ciascuna menomazione un grado di invalidità.

il verbale medico

All’esito della visita viene predisposto un verbale con il giudizio della commissione medica che viene trasmesso all’Inps per essere validato dal responsabile del centro medico legale dell’Istituto.

Il verbale definitivo sarà poi inviato dall’Inps al cittadino richiedente. Dal ricevimento del verbale decorre il termine di 6 mesi (180 giorni) per il deposito del ricorso invalidità civile davanti al giudice per contestare la valutazione della Commissione medica (Atp. Accertamento Tecnico Preventivo) con l’assistenza obbligatoria di un avvocato del lavoro. In alternativa scaduto il suddetto termine sarà possibile presentare una nuova domanda.

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Invalidità civile: come fare ricorso

Nell’ambito del processo di accertamento dell’invalidità civile esistono due diverse forme di tutela:

  • Ricorso giudiziario: con il quale si impugna il giudizio sanitario espresso dalla commissione medica;
  • Ricorso amministrativo: con il quale si contesta unicamente la mancata concessione dei benefici economici legati all’invalidità civile che non attengono ai requisiti sanitari.

Ricorso giurisdizionale invalidità civile

Dal 1 gennaio 2012 con l’introduzione dell’art. 445 bis c.p.c. la persona disabile per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione e assegno di invalidità, indennità di accompagnamento, deve obbligatoriamente depositare al Tribunale del Lavoro competente la domanda di Accertamento Tecnico Preventivo.

Quando si riceve un verbale Inps di invalidità o di handicap grave che si vuole impugnare il cittadino deve presentare ricorso per ATP al Tribunale del Lavoro compente (quello di residenza del disabile).

Il termine per procedere con il ricorso (ATP art. 445 bis c.p.c.) è di 180 giorni dal ricevimento del verbale medico Inps.

Quando procedere

Se la Commissione medica non riconosce la prestazione richiesta si può presentare ricorso entro 180 giorni dal ricevimento del verbale.

Le persone con disabilità che hanno presentato domanda di accertamento di invalidità civile o dello stato di handicap grave, ma che non ritengono giusto il giudizio emesso nel verbale Inps devono depositare entro 6 mesi con l’assistenza obbligatoria di un avvocato medico legale istanza di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP 445 bis c.p.c.).

La procedura in tribunale

Per prima cosa il Giudice nomina un consulente tecnico (medico legale) tra quelli iscritti all’albo del Tribunale che dovrà comparire dinanzi alla corte per il giuramento di rito e accettazione dell’incarico con i quesiti medici ai quali rispondere.

Il CTU nominato indicherà una data di convocazione presso il proprio studio medico per l’inizio delle operazioni peritali alle quali dovrà essere presente la persona disabile accompagnata da un medico legale di parte ed un medico legale Inps.

All’esito della visita medico legale il CTU incaricato si prenderà i giorni necessari per predisporre una bozza preliminare di perizia che poi invierà in visione alle parti per eventuali osservazioni; una volta esaurita questa fase depositerà la relazione finale al Giudice con il calcolo invalidità.

il provvedimento del giudice

Il Giudice esaurita la fase preliminare di consulenza medico legale preventiva chiede formalmente alle parti (fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni) di comunicare con atto scritto se intendono contestare le conclusioni medico legali del CTU nominato.

In assenza di contestazioni il Giudice omologa la relazione del consulente tecnico con decreto che diventa non impugnabile e non più modificabile che sarà notificato agli enti competenti per le verifiche amministrative (redditi, non occupazione etc.) e pagamento delle relative prestazioni.

Viceversa nei casi di mancato accordo la parte che ha dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare entro il temine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione.

Il giudizio di merito si concluderà con sentenza definitiva inappellabile.

Ricorso amministrativo Invalidità civile

Nei casi di mancato riconoscimento delle prestazioni economiche legate all’invalidità civile è possibile procedere con il ricorso amministrativo.

Con il ricorso amministrativo infatti si contestano esclusivamente i provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono ai requisiti amministrativi non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza o la residenza.

La modalità di presentazione del ricorso amministrativo è esclusivamente per via telematica direttamente dal cittadino sul portale Inps se in possesso delle credenziali di accesso (SPID) e tramite gli enti di patronato o gli altri intermediari abilitati con l’Istituto previdenziale.

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