La prima cosa da fare in caso di licenziamento è impugnare il licenziamento ritenuto illegittimo entro 60 giorni dalla ricezione della lettera a pena di decadenza.

La comunicazione del licenziamento deve essere sempre fatta dal datore in forma scritta a pena di inefficacia e produce effetti solo quando viene a conoscenza del lavoratore, poiché si tratta di un atto unilaterale recettizio del datore di lavoro. L’atto di licenziamento deve necessariamente indicare le motivazioni che sono alla base del recesso del datore di lavoro e tali motivi devono essere a pena di nullità specifici, completi ed immutabili, per cui il fatto dal quale origina il provvedimento deve essere contestato immediatamente, non può essere successivamente modificato e non possono essere contestati nuovi fatti o circostanze inizialmente non addebitati. L’esplicazione in forma chiara e precisa dei motivi deve consentire al lavoratore di individuare chiaramente i fatti posti alla base del licenziamento.

Cosa fare entro 60 giorni per avviare l’impugnazione del licenziamento

L’impugnazione può essere proposta con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore (si consiglia però di inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o posta elettronica certificata). Se l’impugnazione avviene a mezzo del servizio postale l’impugnativa si considera tempestiva se la spedizione avviene entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, quindi anche se poi viene ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine di 60 giorni. Nella lettera di impugnazione del licenziamento non è necessario prendere specifica posizione sulle ragioni errate su cui esso si fonda, potendo il lavoratore limitarsi ad una generica contestazione.

Termini di deposito del ricorso per la corretta impugnazione

Dopo aver proceduto all’impugnazione, il lavoratore deve provvedere entro 180 giorni, che decorrono dal giorno in cui l’impugnazione stragiudiziale è stata effettivamente presentata, sempre a pena di inefficacia, al deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o alla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o comunque non vadano a buon fine, il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Molto importante segnalare che scaduti tali termini, il lavoratore non potrà più opporsi al licenziamento, anche se manifestamente illegittimo!

Tutele e sanzioni dovute all’illegittimità del licenziamento

Segnaliamo infine che il legislatore ha previsto diverse tutele e sanzioni collegate all’illegittimità del licenziamento a seconda che il provvedimento sia nullo o discriminatorio, disciplinare per un fatto insussistente o ingiustificato, per ragioni aziendali o per vizi di forma, ma anche collegate al numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro (applicazione della tutela reale per i datori oltre i 15 dipendenti con il regime della reintegra previsto dall’art. 18 statuto dei lavoratori, mentre si applica la tutela obbligatoria per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti), al momento in cui è avvenuto il licenziamento o l’assunzione del lavoratore, prima o dopo il 7 marzo 2015 con l’entrata in vigore delle tutele crescenti ai sensi del Dlgs. 23/2015 (Jobs Act).

Il lavoratore che ha ricevuto un atto di licenziamento può approfondire meglio nella nostra pagina principale sull’impugnazione del licenziamento disciplinare o per motivi economici. Esponici il tuo caso inviandoci la lettera del datore di lavoro possiamo fornirti assistenza, predisporre l’impugnazione del provvedimento ed il ricorso giudiziario.

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