Per prima cosa vediamo che si intende per consenso informato, quale sia il suo significato in ambito medico e le conseguenze di un mancato consenso informato nei casi di malasanità.

Consenso informato medico

Il consenso informato in ambito medico è l’autorizzazione che esprime il paziente ad essere sottoposto ad un trattamento sanitario dopo però che lo stesso paziente è stato ben informato sul tipo di intervento che si andrà a svolgere, dei benefici che si potranno raggiungere, ma anche degli effetti collaterali e dei rischi prevedibili dell’intervento medico.

In caso di violazione sull’acquisizione del consenso informato si incorre in una colpa grave medica.

Consenso informato in medicina: chi lo deve acquisire?

Il consenso informato è un atto medico acquisibile solo dal sanitario e non delegabile agli altri operatori sanitari presenti nella struttura, in caso contrario si rientra in una malpractice medica.

Consenso informato scritto: da chi deve essere firmato?

Il consenso informato deve essere rilasciato da una persona maggiore di età capace di intendere e volere, dai genitori in caso di pazienti minorenni o dal tutore legalmente designato in caso di incapacità del paziente.

Il consenso informato deve essere sottoscritto dal paziente con un congruo anticipo rispetto all’intervento chirurgico che si andrà ad eseguire (in realtà dovrebbe essere acquisito almeno 24 ore prima), altrimenti ci troviamo nell’ambito di una responsabilità del medico.

Mancato consenso informato o firmato in modo errato

Sappiamo che è obbligatorio per il medico informare e acquisire il consenso al trattamento sanitario del paziente prima di ogni prestazione che lo richieda per non incorrere in una responsabilità medica.

Accade di frequente invece che il consenso informato scritto obbligatorio sia firmato dal paziente all’ultimo momento di fretta senza neppure leggere il testo, qualche volta addirittura estorto e fatto firmare di corsa durante le fasi di induzione della anestesia, un po’ come accade per esempio nei contratti dei consumatori.

In questi casi l’acquisizione del consenso informato non solo è errato, ma è proprio mancato!

Il consenso è infatti informato solo quando il paziente comprende il proprio stato clinico di salute del momento e viene ben edotto non solo degli effetti del trattamento sanitario, ma anche delle conseguenze che si potranno avere nel caso non venga adottato il trattamento medico che viene proposto dal sanitario.

Consenso informato legge 219 del 2017

La legge che regola il consenso informato è la n. 219 del 22 dicembre 2017.

Anche la Gelli Bianco entra in tema del mancato consenso informato stabilendo che se il medico non fa firmare il consenso scritto le cure sono illegittime ed il paziente può richiedere un risarcimento malasanità.

Come si è pronunciata la Cassazione in merito al consenso libero informato

In tema di violazione del consenso informato si deve segnalare una pronuncia della corte di cassazione (sentenza n. 28985 del 11 novembre 2019) secondo la quale: nessuno può disporre interventi medici che non siano stati ben illustrati ed espressamente accettati dal paziente.

La suprema corte, nell’ambito del diritto alla sicurezza nelle cure per il paziente, individua i margini relativi alla risarcibilità del pregiudizio sulla libera determinazione alla cura sanitaria. La cassazione infatti con questa decisione precisa che la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi danni:

  • un danno alla salute, quando il paziente riesce a provare che ove fosse stato correttamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento e pertanto non avrebbe subito le relative conseguenze invalidanti;
  • un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, che ricorre quando il paziente a causa del deficit informativo subisce un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Diritto fondamentale dell’ammalato è ricevere una giusta informazione

Il principio espresso dalla cassazione in materia di consenso informato determina una responsabilità civile del medico per ogni danno subito (danno biologico e danno da omissione informativa) qualora il paziente dimostri, con ogni mezzo di prova ammissibile, che avrebbe rifiutato il trattamento medico se debitamente informato.

Danno da violazione del consenso medico

In sintesi viene finalmente affermata la piena e autonoma risarcibilità del danno da lesione dell’autodeterminazione, nell’ambito dei diritti fondamentali alla salute e rende risarcibile tutto il danno biologico legato all’atto sanitario, anche quello andato quasi a buon fine.

Per la cassazione sussiste pertanto il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario e anche se eseguito secondo le regole dell’arte, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato.

Per il supremo collegio la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria rappresenta l’esercizio di un autonomo diritto soggettivo all’autodeterminazione proprio della persona fisica, la quale in piena libertà e consapevolezza sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica, esami clinici e strumentali o ad interventi e trattamenti anche invasivi. A tale diritto fondamentale della persona corrisponde l’obbligo del medico di fornire informazioni dettagliate per rendere consapevole il paziente della natura dell’intervento medico o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.

In tale contesto spetterà al paziente con un avvocato malasanità dimostrare e allegare quali ulteriori pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali ha subito, oltre al danno biologico, in conseguenza di una omessa o insufficiente informazione da parte del medico.

In conclusione, sotto il profilo risarcitorio il consenso informato è un diritto fondamentale dell’individuo che se violato merita il giusto risarcimento, anche se non si è verificato un danno alla salute e anche se l’intervento del sanitario è stato corretto sotto il profilo tecnico.

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