La nuova assicurazione sociale per l’impiego Naspi, operativa dal 1 maggio 2015, è una prestazione economica che è stata introdotta nell’ambito della riforma del lavoro chiamata Job Act e spetta ai lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a termine del pubblico impiego, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente alcuni requisiti, sia contributivi che lavorativi.

Disoccupazione Naspi: requisiti e caratteristiche

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, nel senso che sono esclusi dalla Naspi i lavoratori che hanno rassegnato le loro dimissioni o che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro, in quanto in questi casi la disoccupazione non è involontaria.

Tuttavia vi sono alcune eccezioni e il lavoratore ha diritto alla Naspi quando si dimette dal posto di lavoro per una giusta causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro (mancato pagamento retribuzione, mobbing, spostamento immotivato da una sede di lavoro ad un’altra, molestie sessuali, durante il periodo tutelato di maternità).

L’erogazione della Naspi è condizionata allo Status di disoccupato che va comprovato e dichiarato presso i centri per l’impiego (gli ex uffici di collocamento) indicando, altresì, la data di perdita del lavoro, nonché la disponibilità immediata a rioccuparsi e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro.

Altro requisito necessario per ricevere l’indennità è che il lavoratore possa far valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione, non rilevando il fatto che il datore di lavoro li abbia effettivamente versati. Ed infatti, per il principio delle c.d. automaticità delle prestazioni in presenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche quando i contributi non sono stati effettivamente versati dal datore di lavoro.

Ultimo requisito previsto è che il lavoratore possa far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione a prescindere dal minimale contributivo, è pertanto sufficiente l’esistenza delle 30 giornate di lavoro effettivo, anche se sono state retribuite in misura inferiore al minimo di legge o addirittura che non sono state retribuite per nulla.

Domanda disoccupazione Naspi

La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione deve essere presentata all’Inps esclusivamente per via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’importo dell’indennità Naspi è commisurato (più o meno in base ad alcuni calcoli) al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, ma non potrà mai eccedere € 1300.

Disoccupazione Naspi durata

La Naspi non ha una durata prefissata in quanto spetta al lavoratore per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione che risultano accreditate presso l’Inps a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni, ma non potrà mai eccedere 78 settimane (18 mesi).

Segnaliamo, infine, che la riforma degli ammortizzatori prevista dal Job Act, oltre a prevedere la Naspi per chi è stato licenziato con un contratto di lavoro subordinato, ha previsto la Dis-Coll in caso di disoccupazione per i collaboratori (nel caso in cui perdono il lavoro i collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto) e il nuovo assegno di disoccupazione Asdi per i lavoratori beneficiari della Naspi e che l’abbiano fruita per l’intera durata e si trovino in condizione economica di bisogno.

Disoccupazione Naspi calcolo

Esponici il tuo caso potremmo consigliarti al meglio per ottenere l’erogazione dell’indennità.

Condividi l'articolo:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte di RISARCIMENTO DANNI per consetirti una migliore navigazione maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi