Nell’ambito della omessa o errata diagnosi medica e della conseguente responsabilità professionale medica per la condotta assunta dal personale sanitario dell’ente ospedaliero, riportiamo un caso che abbiamo recentemente trattato.

Errata diagnosi medica risarcimento per omessa diagnosi di frattura scomposta della clavicola

Il caso trattava di un uomo che era stato trasportato da mezzi del 118 presso il pronto soccorso di un Ospedale a causa di una caduta dalla bicicletta e conseguente trauma della spalla destra.

Nonostante tale dato anamnestico e l’esame Rx della spalla avesse evidenziato la frattura scomposta e pluriframmentaria del terzo medio-distale della clavicola destra, il paziente veniva dimesso dal pronto soccorso con la diagnosi di trauma distrattivo della spalla destra, indicazione al bendaggio per cinque giorni.

Pertanto la diagnosi formulata dai sanitari di pronto soccorso, ridotta alla sola distrazione della spalla, risultava del tutto incongrua rispetto al referto Rx del medesimo pronto soccorso del tutto omesso e che, al contrario, aveva rilevato un quadro anatomico ben più grave caratterizzato dalla frattura scomposta della clavicola destra.

Tale omissione diagnostica, probabilmente derivata dalla tardiva refertazione dell’esame Rx della spalla destra, ha comportato al paziente il misconoscimento della frattura claveare per un periodo pari a 40 giorni, allorquando un esame Rx, effettuato a causa del dismorfismo locale e della sintomatologia algo-funzionale della spalla destra, ha evidenziato una frattura claveare oramai in fase di vizioso consolidamento.

Tale omissione diagnostica dei sanitari ospedalieri ha, pertanto, comportato il mancato approntamento delle più idonee misure terapeutiche, compreso un eventuale intervento chirurgico di osteosintesi, e quindi una consolidazione della frattura claveare del tutto insolita e viziata. È noto infatti come una mancata tempestiva terapia delle fratture ossee renda sostanzialmente impraticabile un successivo intervento chirurgico e compromette irrimediabilmente il risultato anatomo-funzionale.

Peraltro l’infortunato, lavoratore dipendente, si è anche visto costretto al rientro forzato al lavoro, a svolgere pesanti e faticose mansioni, a distanza di soli sei giorni dal trauma a causa della prognosi tanto breve quanto incongrua formulata dai sanitari di pronto soccorso.

Una volta assolto l’onere probatorio del paziente consistente nel dimostrare il danno (omessa diagnosi di frattura claveare e residuo quadro anatomo-funzionale), il nesso causale di tale danno con la condotta dei sanitari di pronto soccorso e l’assenza di speciale difficoltà nella prestazione d’opera professionale nel corso dell’assistenza ricevuta dal paziente, sarebbe spettato alla struttura ed ai sanitari fornire la prova contraria a ciò che sopra è stato evidenziato e dimostrare che le conseguenze a carico del proprio paziente si erano verificate per motivi non prevedibili ed evitabili con la comune diligenza, perizia e prudenza applicata, oppure per la preesistenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale.

Prova contraria impossibile da fornire per la struttura ospedaliera, in quanto il paziente è rimasto all’oscuro del referto Rx di frattura della clavicola ed i sanitari che lo hanno assistito hanno omesso di riportare la frattura nella diagnosi di dimissione e di conseguenza non hanno fornito le necessarie indicazioni terapeutiche.

Il paziente è stato pertanto risarcito per il danno differenziale subito dai sanitari dell’ente pubblico, sull’argomento potete approfondire con il nostro articolo sul risarcimento del danno differenziale da errore medico.

Errata diagnosi medica risarcimento malasanità

Inviaci tutta la documentazione medica inerente il tuo caso, possiamo fornirti assistenza, predisporre l’istanza di accesso alla documentazione sanitaria, la relazione medico legale anche con il supporto di specialisti (chirurghi, neurologi, ortopedici), la consulenza tecnica preventiva (c.d. ATP) e relativo giudizio presso il tribunale competente.

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