La protesi dentaria è un dispositivo medico realizzato da un odontotecnico abilitato, sotto la guida di un odontoiatra, utilizzata per rimpiazzare la dentatura originaria persa o compromessa per motivi funzionali e/o estetici. Tali protesi vengono realizzate al fine di riabilitare le funzioni orali mediante la sostituzione dei denti naturali con elementi dentari artificiali.
Quali cautele occorre prendere prima di sottoporsi ad un intervento di innesto di protesi dentarie?
Il paziente che intende sottoporsi ad un intervento di questo genere è bene che sia particolarmente accorto nella scelta del professionista al quale rivolgersi, essendo preferibile, vista la delicatezza dell’intervento, affidarsi ad un chirurgo odontoiatra esperto nella realizzazione di protesi dentarie.
Innanzitutto è importante sapere che le protesi non sono tutte uguali, anche se realizzate con i medesimi materiali infatti i componenti possono essere presenti in percentuali diverse, il che di conseguenza incide sulla qualità e sulla durata del prodotto, nonché sul costo. Perciò è bene diffidare di protesi offerte a prezzi particolarmente economici!
Il paziente nella scelta del professionista al quale affidarsi deve infatti tenere in considerazione:
- la professionalità: un professionista esperto infatti disporrà delle più moderne tecnologie e di materiali di qualità garantendo un risultato migliore con effetti duraturi. Viceversa affidarsi a centri che offrono interventi di implantologia a costi molto bassi implica probabilmente un utilizzo di materiali di scarsa qualità e di vecchie metodologie meno efficaci;
- l’esperienza: è bene affidarsi solo ed esclusivamente a chi è specializzato in realizzazione ed impianto di protesi, dal momento che un professionista esperto sicuramente disporrà di tutte le attrezzature necessarie (macchinari all’avanguardia del tutto necessari per affrontare l’intervento con tranquillità).
È inoltre necessario che il paziente si assicuri di aver fatto tutti gli esami strumentali necessari per questo tipo di intervento, come ad esempio la Dentascan (necessaria per avere un’immagine dettagliata delle ossa che si trovano nel cavo orale, ma anche dei tessuti molli), che consente all’odontoiatra di valutare con estrema precisione lo stato di salute di questi tessuti. È bene, quindi, che il paziente diffidi da chiunque richieda come esame preliminare una semplice ortopanoramica, non essendo tale esame sufficiente per valutare le condizioni del tessuto osseo su cui la protesi andrà inserita (il rischio potrebbe essere una non tenuta della protesi con conseguente caduta delle arcate dentarie).
Odontoiatra e odontotecnico, quale è la differenza?
L’odontoiatra (comunemente chiamato “dentista”) è il professionista medico sanitario laureato in odontoiatria e protesi dentarie che cura le affezioni dentarie del cavo orale. L’odontoiatra inoltre può prendere una specializzazione occupandosi di un settore specifico nell’ambito dell’odontoiatria, diventando:
- Ortodonzista, ovvero il dentista che cura le anomalie della formazione, sviluppo e allineamento dei denti;
- Chirurgo odontostomatologo, ovvero il professionista che si occupa della riabilitazione protesica delle arcate dentarie.
L’odontotecnico invece è colui che costruisce le protesi dentarie che il dentista poi andrà ad impiantare e ha il compito di realizzarle nella maniera stabilita dal medico odontoiatra.
È bene ricordare che per l’esercizio di entrambe le professioni è necessaria l’abilitazione e l’iscrizione negli appositi albi professionali.
Protesi dentarie: cosa deve sapere il paziente?
Il paziente deve essere a conoscenza dei materiali di cui l’odontoiatra intende avvalersi, indicando al medico eventuali allergie. L’odontoiatra è inoltre tenuto a consegnare al paziente la documentazione inerente la tipologia di materiali utilizzati, nonché a fornire delucidazioni in merito in caso di richiesta.
Per evitare o risolvere facilmente i contenziosi è importante la stesura accurata del piano di cura, del preventivo o di eventuali accordi che vengono presi. È utile ricordare che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. È essenziale, quindi, che l’informazione fornita dal professionista sia completa sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista documentale e contrattuale.
Il paziente, una volta adeguatamente informato, dà il suo assenso alle terapie. Il consenso informato, infatti, è un atto libero e volontario del paziente, mentre il ruolo dell’odontoiatra è di fornire al paziente tutte le informazioni necessarie per decidere coscientemente se accettare o meno la terapia proposta.
Il professionista è inoltre tenuto a consegnare su richiesta del paziente tutta la documentazione medica (cartella clinica, radiografie, analisi etc.).
E’ molto importante sapere che molti operatori sanitari esercitano la professione abusivamente ed effettuano interventi anche delicati senza essere in possesso della laurea in medicina o in odontoiatria, commettendo un illecito perseguibile penalmente, nonché esponendo coloro che vi si affidano a enormi rischi per la salute.
In caso di prestazione eseguita da un falso medico odontoiatra è bene ricordare che è possibile sporgere denuncia querela per esercizio abusivo della professione nel termine di 90 giorni dal giorno in cui il paziente ne abbia avuto conoscenza.
Cosa fare in caso di protesi dentarie viziate o difettose?
Se a causa di un errore nel trattamento (negligenza, diagnosi errata, intervento mal eseguito) il paziente abbia subito l’insorgenza di alcuni sintomi sgradevoli quali la caduta dei denti, difficoltà nella masticazione o dolore, sarà possibile richiedere il risarcimento:
- del danno patrimoniale (restituzione di quanto pagato per la prestazione odontoiatrica, nonché il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la bonifica e per il rifacimento del lavoro);
- del danno non patrimoniale sotto forma del danno di danno biologico (sia temporaneo che permanente), quello morale e esistenziale subito (modifica dell’aspetto esteriore, perdita della possibilità di trovare un lavoro etc.).
Ricordiamo che il risarcimento danni da malasanità viene calcolato in base alle tabelle delle micro permanenti di cui al codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/05) sino a 9 punti di invalidità, per le invalidità più elevate (c.d. macro permanenti) si applicano quelle in uso nei tribunali e soprattutto nel tribunale milanese.
Il danno morale è una categoria ontologicamente autonoma, da provare rispetto al pregiudizio biologico, in genere viene liquidato in termini economici applicando una percentuale che varia a seconda dell’importanza da ¼ a ½ della somma liquidata per il danno biologico.
Nella quantificazione del danno morale occorre tenere conto delle effettive sofferenze patite dal paziente, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto.