In questo articolo analizziamo le responsabilità del medico affrontando nuovamente il tema del risarcimento danni medico.
In particolare cercheremo di spiegare il significato della responsabilità del medico in ambito civile.
Responsabilità professionale medica ed errore medico
Sappiamo che si può configurare un errore medico quando il sanitario:
- ha operato con imperizia (ad es. nel caso in cui non sia un esperto di quella patologia o non conosca la giusta terapia o abbia fornito una errata diagnosi);
- ha operato imprudentemente (ad es. non ha adottato le relative precauzioni nell’esecuzione di un intervento chirurgico);
- ha operato negligentemente (ad es. non ha rimosso una garza durante un intervento);
- non ha rispettato le regole che disciplinano l’attività sanitaria.
Responsabilità professionale medici in ambito civile
Venendo alla responsabilità medica civile ricordiamo che il medico ha l’obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano l’attività sanitaria durante la propria attività professionale, proteggendo con ogni sforzo la vita e l’integrità fisica del malato.
Se si vuole procedere per responsabilità medica la prima cosa da fare è quella di richiedere la cartella clinica e ogni altro documento medico utile per analizzare le cause del danno medico.
Passaggio successivo sarà quello di procedere con la redazione di una relazione medico legale fondamentale nella procedura del risarcimento malasanità.
Importante ci sono 10 anni di tempo per procedere con la richiesta di risarcimento danni per negligenza medica.
Responsabilità civile medico: tempi e termini
Mentre in ambito penale è sempre bene presentare una denuncia querela nel termine di 3 mesi dal giorno in cui il paziente ha subito il danno o ha scoperto di aver patito un danno cagionato da una cattiva prestazione sanitaria, in sede civile invece come detto il paziente danneggiato o il congiunto del paziente defunto possono agire contro il medico o la struttura sanitaria nel termine di 10 anni dall’evidenza clinica delle conseguenze di una colpa medica.
Riforma responsabilità medica e responsabilità struttura sanitaria
La recente riforma Gelli-Bianco L. 24/2017 segna una vera rivoluzione in quanto riorganizza finalmente la materia della malasanità, segnando la fine della medicina difensiva, introducendo importanti novità su trasparenza, sicurezza e rispetto di regole tecniche per ricevere cure adeguate e per accertare il risarcimento danni per responsabilità medica.
La legge del 2017 ha infatti previsto un doppio regime (contrattuale ed extracontrattuale) per quanto concerne la responsabilità del medico e della struttura sanitaria, con le conseguenziali differenze in termini di onere della prova e prescrizione della responsabilità medica.
legge responsabilità medica: la responsabilità medica contrattuale
La legge Gelli Bianco come abbiamo visto ha delineato come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria ed extracontrattuale la responsabilità civile del medico, salvo che il sanitario abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione assunta con il paziente: in questo caso anche il professionista risponderà contrattualmente per i danni dovuti da un eventuale errore medico.
Colpa professionale medica: la nostra procedura risarcitoria
Vediamo come opera un nostro avvocato medico legale per ottenere in tempi rapidi un giusto risarcimento:
- Studia il caso di malasanità con i nostri medici specialistici;
- Sceglie la strada migliore da percorrere per l’accertamento delle responsabilità del sanitario;
- Prepara una perizia medico legale necessaria nella procedura del risarcimento malasanità;
- Avvia la richiesta danni presso la struttura sanitaria o contro il medico responsabile;
- Introduce la mediazione civile o il ricorso al tribunale competente (ATP 696 bis c.p.c.);
- Definisce una transazione con i responsabili del danno iatrogeno patito dal paziente.
responsabilità medica risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali
Il paziente che abbia subito dei danni permanenti per errori medici può agire per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il danno patrimoniale risarcibile comprende tutte le conseguenze patrimoniali dirette patite dal paziente (rimborso delle spese sostenute per la degenza ospedaliera e per le successive cure c.d. danno emergente, nonché il mancato guadagno c.d. lucro cessante), queste tipologie di danni vanno provati con idonea documentazione a supporto altrimenti non saranno prese in considerazione.
Il danno non patrimoniale invece comprende tutti gli effetti pregiudizievoli che non toccano il patrimonio e che non sono suscettibili di una valutazione meramente economica (danno biologico e morale).
Responsabilità del medico in sede civile: richiedi il tuo risarcimento
Affidati con serenità ad un nostro avvocato per malasanità non dovrai affrontare spese in quanto disponiamo di medici con noi convenzionati.
La parcella del legale ti sarà pertanto richiesta solo ad avvenuto risarcimento del tuo caso malasanità: Se non raggiungiamo il risultato sperato non ci dovrai nulla!
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