Spesso viene chiesto ai nostri consulenti in caso di danni subiti da un paziente presso una qualsiasi struttura sanitaria quando entra in ballo la responsabilità professionale medica.
Quando si configura la responsabilità professionale medica?
Bisogna subito chiarire che si parla di responsabilità medica civile quando il sanitario ha operato con imperizia, negligenza o non ha rispettato le regole che disciplinano l’attività sanitaria.
Sappiamo infatti che la professione medica è disciplinata dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida, dalle regole cautelari e tecniche comuni che regolano le varie attività sanitarie.
Da tali fonti deriva che il medico ha l’obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano l’attività sanitaria durante la propria attività professionale, proteggendo con ogni sforzo la vita e l’integrità fisica del malato per non incappare in un risarcimento danni medico.
Responsabilità professionale medici in caso di mancata o errata diagnosi
Nell’ambito della responsabilità del medico può accadere che dei pazienti si rivolgano a delle strutture sanitarie (pubbliche o private) per svolgere dei controlli medici senza però ricevere una giusta informazione circa il proprio stato di salute.
In questi casi si parla di mancata diagnosi o errata diagnosi medica quindi di episodi che rientrano a tutti gli effetti nell’ambito di una malpractice medica.
Ed infatti quando i medici di una struttura sanitaria hanno accettato l’impegno di prendere in carico il paziente sono obbligati a fornire allo stesso una assistenza diagnostico-terapeutica adeguata alle condizioni di salute del paziente e con il dovere di fornire al medesimo la professionalità che il caso di specie richiede per non incorrere in un errore medico.
Responsabilità professionale medica per sanitari e struttura
Nella eventualità di un insuccesso, ovvero dell’insorgenza di un evento avverso nell’ambito del trattamento diagnostico-terapeutico impostato, spetta alla struttura sanitaria, ovvero ai singoli medici che vi hanno operato, fornire la prova che tale insuccesso è dipeso da fattori imprevedibili ed inevitabili con la comune diligenza, perizia e prudenza dovendo, in caso contrario, presumersi automaticamente la colpa professionale medica dei sanitari e la responsabilità della struttura sanitaria che avrebbero dovuto fornire correttamente la necessaria assistenza diagnostica e terapeutica.
L’onere della prova per il danneggiato
Al danneggiato creditore spetta invero l’onere della prova della sussistenza del contratto professionale con la struttura sanitaria, del danno allegato e del nesso causale tra quest’ultimo e le procedure diagnostico-terapeutiche nell’ambito della prestazione d’opera professionale.
Se parte attrice ottempera a tutto quanto sopra, spetta a tal punto alle strutture ed ai sanitari debitori dimostrare che non vi è stato inadempimento da colpa medica, o che lo stesso sia dipeso da fatto a loro non imputabile o ancora che lo stesso non sia stato causa del danno.
Responsabilità professionale medico e nuove leggi
Anche la recente legge Gelli Bianco n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale del medico e degli esercenti sanitari in genere conferma la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie, anche private, nei confronti dei pazienti ivi ricoverati.
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- Introduce la mediazione civile o il ricorso al tribunale competente (ATP 696 bis c.p.c.);
- Definisce una transazione con i responsabili del danno iatrogeno patito dal paziente.
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