In questo articolo vediamo come effettuare una richiesta risarcimento danni assicurazione e soprattutto quali sono i rimedi da esperire nel malaugurato caso di un mancato pagamento da parte dell’assicurazione.

Richiesta risarcimento danni assicurazione: cosa fare in caso di mancato pagamento

Può accadere infatti che nonostante si abbia ragione sulle modalità dell’incidente regolarmente avviato con una richiesta risarcimento danni sinistro stradale, la pratica liquidatoria non vada a buon fine o non soddisfi le nostre aspettative per circostanze sfavorevoli quali ad esempio:

  • un verbale delle autorità avverso;
  • un modello blu CAI (Cid) compilato in modo incompleto o errato;
  • denunce cautelative o testimonianze contrarie;
  • arbitrato tra compagnie assicurative coinvolte nell’incidente con esito contrario alla nostra dinamica o giudicato dagli arbitri in via concorsuale;
  • perizie assicurative per danni materiali e lesioni negative o più basse rispetto ai danni lamentati.

La prima domanda alla quale rispondere è cosa fare in caso di incidente stradale per essere risarciti più rapidamente?

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Richiesta risarcimento danni assicurazione: cosa fare subito

La prima cosa da fare in caso di sinistro è quella di chiamare le autorità di pubblica sicurezza (Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri), anche in considerazione del notevole numero di veicoli che percorrono le nostre strade senza assicurazione.

Il rapporto rilasciato dalle autorità intervenute ti garantirà in caso di incidente con veicolo non assicurato per presentare la richiesta di risarcimento danni al Fondo Vittime della Strada.

È fondamentale verbalizzare la presenza di eventuali testimoni presenti sul luogo del sinistro (vedi nostro articolo denuncia sinistro senza cid).

Modulo richiesta danni assicurazione

Se non si possono chiamare le autorità si può compilare con estrema attenzione in ogni sua parte il modulo CAI (CID), in questo caso specie se si ha ragione sulla responsabilità dell’incidente è molto importante raccogliere la firma dell’altro conducente coinvolto così da instaurare correttamente la procedura card a doppia firma.

Segnare le generalità dei testimoni presenti sul luogo dell’incidente, così come scattare fotografie allo scenario dell’incidente, ai mezzi coinvolti, ai loro numeri di targa e ai danni subiti dai veicoli può essere molto utile ai fini risarcitori.

Ed infatti molto spesso i veicoli incidentati parcheggiati nelle nostre strade urbane sono oggetto di furto totale o parziale. Ebbene in caso di furto del mezzo incidentato senza aver ben archiviato delle fotografie dettagliate dei danni riportati, non si potrà essere risarciti subendo un disconoscimento sinistro stradale.

Richiesta danni assicurazione tempi

E’ molto importante anche valutare i tempi di prescrizione in quanto il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti si prescrive in 2 anni.

Occorre pertanto formalizzare con raccomandata a/r la richiesta danni iniziale entro e non oltre i 2 anni dalla data dell’incidente e soprattutto ricordarsi di rinnovare la richiesta danni se passa del tempo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per non incorrere in decadenze e rifiuti di pagamento.

Richiesta risarcimento danni fisici

Ricordiamo che il codice delle assicurazioni private prevede due tipi di procedure per la richiesta di risarcimento incidente stradale passeggero a seconda che si tratti di risarcimento diretto o risarcimento ordinario.

La procedura diretta (card) va utilizzata sempre per la richiesta di risarcimento terzo trasportato, anche di grave entità che infatti va presentata all’assicuratore del veicolo sul quale si era a bordo.

Con l’indennizzo diretto vengono risarciti tutti i danni al veicolo e le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (micro permanenti fino al 9% di invalidità permanente) tipo il risarcimento per colpo di frusta.

Non è possibile avvalersi quindi di questa procedura di rimborso diretto in caso di incidente avvenuto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi alla persona del conducente superiori ai 9 punti % di invalidità.

lettera modello richiesta risarcimento danni assicurazione

(Segue fac simile lettera richiesta risarcimento danni assicurazione)

Spett.le

Compagnia ….. Assicurazioni S.p.A.

Via ……………….., n. …

00100 – Milano

 

Oggetto: Sinistro n. ……………. del 00/00/201.. – Richiesta risarcimento danni ex D.lgs.209/05.

 

Io sottoscritto Sig. ……., C.F. ……………….., nato a …………….. il 00/00/19, residente in ………………., con riferimento alla pratica in oggetto, comunico che malgrado il tempo trascorso sono ancora in attesa del pagamento o di essere sottoposto a visita specialistica presso il Vs. fiduciario medico legale.

Pertanto, Vi invito nuovamente e definitivamente a provvedere al risarcimento dei danni subiti.

La presente vale quale ulteriore diffida ad adempiere e messa in mora ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.lgs.209/05 e successive modifiche, ed al contempo quale atto interruttivo della prescrizione.

Distinti saluti.

Firma

 

Istanza di accesso agli atti assicurativi

In caso di mancata liquidazione totale o parziale (in caso di diniego o per il ricevimento di offerte e acconti), consigliamo in primo luogo di esercitare mediante richiesta scritta il diritto di accesso agli atti previsto dal codice delle assicurazioni private (art. 146), per visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione che riguarda la gestione della propria pratica liquidatoria. Ed infatti le imprese di assicurazione – completata l’attività istruttoria e dopo aver inviato una offerta di risarcimento o una comunicazione contenente il motivo per il quale l’indennizzo sia stato negato – hanno l’obbligo di mettere a disposizione tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo del sinistro richiesti dagli assicurati, contraenti e danneggiati, nel rispetto e nei limiti delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali (diritto alla privacy). Nel senso che i documenti visionabili devono essere quelli di pertinenza del richiedente e non riguardare soggetti terzi ed essere strettamente indispensabili al successivo iter procedimentale.

Alla domanda di accesso la compagnia deve rispondere entro 15 giorni con le indicazioni pratiche per prendere visione degli atti ed estrarne copia o con la richiesta di integrazioni per eventuali irregolarità o incompletezza dell’istanza, sulla base di un procedimento che deve concludersi entro 60 giorni dalla relativa richiesta scritta. In difetto o rifiuto l’istante potrà inoltrare un formale reclamo all’Ivass al fine di vedere garantito il proprio diritto di accesso.

Segnaliamo che il diritto di accesso è vietato quando si intende venire a conoscenza di atti inerenti accertamenti volti a individuare indizi o prove di comportamenti fraudolenti, ed è sospeso quando tra il richiedente e l’impresa assicurativa sia pendente una controversia giudiziaria inerente al sinistro in questione. In questo ultimo caso si potrà però sempre richiedere al giudice di ordinare l’esibizione della documentazione inerente la fase stragiudiziale, ma ogni decisione sarà rimessa alla valutazione del giudicante. Tuttavia, per esperienza di chi scrive, avvisiamo che i giudici non sono molto propensi a disporre l’esibizione di documenti di altre parti (ai sensi dell’articolo 210 c.p.c.), in quanto mezzo di prova molto spesso del tutto ignorato. Pertanto, come detto, sarebbe bene richiedere l’accesso ai documenti del proprio fascicolo subito una volta esaurita la fase istruttoria da parte dell’ispettorato sinistri.

C’è anche da considerare che la richiesta di accesso, poiché è pur sempre un’intrusione in documenti interni al fascicolo del sinistro, è analizzata molto attentamente dalle compagnie assicurative che quindi prontamente richiedono integrazioni documentali, precisazioni e modifiche. Al riguardo si consiglia vivamente di ben predisporre e motivare tale richiesta scritta, così come indicato dell’art. 146 C.d.A. e dal D.M. 191 del 2008, per evitare lungaggini e ritardi burocratici.

Ricordiamo in sintesi che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta (meglio raccomandata AR o PEC) da inviarsi alla sede legale dell’impresa assicurativa o all’ispettorato sinistri, indicando numero del sinistro, dati delle parti, documenti da visionare e l’interesse personale e concreto del soggetto richiedente, allegando copia del documento di riconoscimento e, qualora si agisca in rappresentanza di altro soggetto, delega sottoscritta dall’interessato e copia di un suo documento di riconoscimento.

Bozza lettera di richiesta accesso agli atti

(Segue fac simile richiesta risarcimento danni: accesso agli atti)

Spett.le

Compagnia ….. Assicurazioni S.p.A.

Via ……………….., n. …

00100 – Milano

 

Oggetto: Sinistro n. ……………. del 00/00/201.. – Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 146 C.d.A. e del d.m. n. 191/2008

 

Io sottoscritto Sig. ……., C.F. ……………….., nato a …………….. il 00/00/19, residente in ………………., con la presente sono a rappresentare quanto segue.

Il giorno …………., alle ore ………. circa, in ………, Via …………, altezza …….., il veicolo …….., targato ……., condotto dal Sig. …………., investiva il Sig. ……. o urtava il veicolo targato ……..

A seguito della denuncia di rito inviata per l’apertura del sinistro e delle perizie svolte la compagnia rifiutava il pagamento o inviava offerta di € ………. che veniva trattenuta in acconto sul maggior avere.

Ciò posto, è interesse dello scrivente esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 146 C.d.A. e del d.m. n. 191/2008 al fine di conoscere lo stato degli atti in relazione al sinistro in oggetto per l’esperimento delle pratiche di risarcimento danni, anche giudiziarie nei confronti del responsabile.

Tutto ciò premesso, con la presente formulo espressa istanza di accesso ai seguenti atti:

– verbale dell’incidente;

– testimonianze, denuncia dell’incidente e richieste danni delle altre parti;

– perizia per il danno materiale svolta dal Vostro fiduciario studio tecnico ……..;

– perizia medico legale redatta dal Vostro fiduciario Dr. ……… ;

– preventivi, fatture e quietanze di liquidazione.

Ai sensi dell’art. 146, comma 3, D.Lgs. n. 209/05, inoltre, Vi avviso e diffido che nel caso in cui non sarò posto in condizione di esercitare il mio diritto di accesso entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della presente, mi troverò costretto ad inoltrare apposito reclamo all’IVASS.

Si resta in attesa di conoscere luogo e data in cui si potrà visionare i predetti atti.

Distinti saluti.

Firma

Si allega documento personale o delega dell’interessato e relativo documento.

 

Invito alla negoziazione assistita nei sinistri stradali

Una volta esaurita la fase dell’istruttoria stragiudiziale nell’ambito del risarcimento danni da sinistro stradale, il danneggiato in caso di mancato pagamento ha l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa, così come previsto dalla Legge n. 162/2014, avvalendosi necessariamente dell’assistenza di un avvocato per incidenti stradali iscritto all’albo.

L’esperimento della procedura di negoziazione assistita è infatti condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il procedimento comincia con l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da inviare in forma scritta alla controparte (Compagnia assicurativa), sottoscritto dalla parte danneggiata personalmente con firma autenticata da parte del difensore procedente.

La domanda di negoziazione deve ben specificare l’oggetto della controversia e riportare l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini della soccombenza delle spese del giudizio. La controparte quindi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza potrà aderire all’invito (in tale ipotesi si procederà all’accordo mediante redazione della convenzione di negoziazione assistita), oppure potrà rifiutare l’invito o non aderire del tutto ed in questo caso, decorso il suddetto termine, si potrà procedere con la notifica dell’atto di citazione presso le competenti sedi giudiziarie.

Richiesta risarcimento danni assicurazione: subito dopo il sinistro affidati a noi

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