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Indice dei contenuti

Richiesta risarcimento danni caduta autobus: cosa dice la legge

Ogni qualvolta il passeggero durante un trasporto su un mezzo pubblico subisca un danno fisico sarà configurabile una responsabilità di tipo contrattuale in capo al vettore come previsto dall’art. 1681 c.c. che impone allo stesso di trasportare il passeggero incolume a destinazione.

È bene sapere che inoltre l’art. 1681 c.c. sancisce la nullità di tutte le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Tale disposizione inoltre stabilisce che il vettore risponde anche della perdita o del danneggiamento delle cose e dei bagagli che il passeggero trasporta con sé.

Richiesta risarcimento danni caduta autobus e mezzi pubblici: procedi immediatamente!

Spesso accadono degli incidenti durante il viaggio con danni fisici ai passeggeri del mezzo pubblico in servizio (si pensi ad esempio all’infortunio per una caduta sull’autobus o su un pullman).

La scarsa manutenzione, la condotta errata degli autisti, le anomalie sulla rete e le brusche frenate sono alcune delle cause più frequenti che si verificano durante il viaggio in metropolitana, autobus e treni.

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La consulenza dei nostri avvocati per i casi di richiesta risarcimento danni caduta autobus o altri mezzi pubblici è gratuita in tutta italia.

Cosa fare subito per ottenere risarcimento danni caduta dall’autobus o altro mezzo pubblico

Nel caso in cui si verifichi un infortunio su un autobus o altro mezzo di trasporto pubblico sarà necessario porre in essere alcune accortezze al fine di ottenere un giusto risarcimento.

Incidente con autobus Atac cosa fare? Vediamo ora dal punto di vista pratico in caso di incidente con autobus cosa fare anche con l’ausilio di un esperto avvocato per incidente autobus per evitare che l’assicurazione dell’azienda di trasporto respinga la richiesta risarcitoria:

  • La prima cosa da fare in caso di incidente stradale è sempre chiamare le autorità di pubblica sicurezza;
  • In caso di infortunio a bordo di un mezzo pubblico senza urto con altri veicoli si deve invece segnalare l’evento prontamente all’autista (segnandosi le generalità del conducente) il quale dovrà denunciare l’accaduto presso gli uffici competenti della propria azienda (senza urto tra veicoli infatti le autorità non intervengono sul luogo del sinistro);
  • E’ consigliabile anche fotografare lo stato dei luoghi (ad es. la zona del bus in cui si è verificata la caduta o eventuali anomalie all’interno del veicolo come un sedile rotto, uno specchio o un bracciolo mancante), segnarsi la fermata in cui l’incidente è avvenuto, annotare la targa e la linea del mezzo di trasporto;
  • Conservare o fotografare il proprio biglietto di viaggio vidimato o abbonamento mensile;
  • Raccogliere le generalità degli altri passeggeri presenti in loco per eventuali testimonianze (importante scattare delle fotografie ai loro documenti personali ed ai titoli di viaggio);
  • Recarsi immediatamente al pronto soccorso per farsi refertare le lesioni subite indicando al medico la causa dell’infortunio ad es. caduta o urto sul bus (è infatti molto importante farsi accompagnare subito al pronto soccorso senza aspettare i giorni successivi e indicare le modalità dell’incidente avvenuto sul mezzo di trasporto);
  • Proseguire con la certificazione medica sino a completa guarigione.

Infortunio su mezzo di trasporto pubblico: di chi è la responsabilità

In base ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale il vettore, al fine di escludere l’inadempimento, deve dimostrare che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (caso fortuito e forza maggiore).

In tale ipotesi la responsabilità del vettore è presunta direttamente dalla legge, infatti per liberarsi questo è tenuto a fornire una prova più specifica, ovvero aver adottato tutte le cautele possibili al fine di evitare il danno. Il vettore inoltre non risponde direttamente se prova che il danno è stato cagionato dal fatto di un terzo.

Il passeggero, invece, deve provare unicamente l’esistenza di un contratto di trasporto (ad es. il biglietto vidimato o la carta d’imbarco), il danno subito e il nesso causale tra quest’ultimo e il trasporto.

In altre parole, il passeggero che abbia subito un danno (si pensi ad una lesione da caduta) deve dimostrare che questo è stato causato dalla condotta del vettore nell’esecuzione del trasporto e deve indicare nello specifico le cause precise di verificazione dell’evento.

Occorre però sapere che il vettore non sarà responsabile nel caso in cui l’evento dannoso sia riconducibile al fatto stesso del viaggiatore per una propria imprudenza.

Frenata brusca autobus risarcimento

Una causa molto ricorrente per questi incidenti ai passeggeri a bordo dei mezzi pubblici è dovuta al caso della brusca frenata da parte dell’autista dell’autobus.

Queste manovre molto pericolose (brusche frenate) vengono effettuate dagli autisti molto spesso per evitare urti diretti con altri veicoli, ma anche per difetti tecnici dei mezzi di trasporto (vetusti e poco manutenuti), oltre che per la distrazione stessa dei conducenti per rispondere al telefonino o ai messaggi.

Risarcimento infortunio sull’autobus o sulla metro: operazioni di salita e discesa dal mezzo

Una casistica molto frequente riguarda gli infortuni che si verificano nella fase di discesa e salita dai mezzi di trasporto pubblico. Le condotte di salita e discesa dal veicolo, infatti, sono momenti fondamentali, senza i quali non solo i passeggeri non potrebbero fruire del servizio di trasporto.

Si presume che i sinistri occorsi ai passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto e durante le fermate, come nel caso della salita e della discesa, sono considerate come verificatesi durante il viaggio.

In tal caso il trasportato, ai fini del risarcimento del danno, dovrà dimostrare la diretta consequenzialità tra la caduta in fase di salita o discesa dal mezzo e i danni subiti a causa del trasporto. Il vettore invece dovrà fornire la prova che la caduta sia dovuta ad un fatto imprevedibile ed inevitabile secondo l’ordinaria diligenza, nonché di aver disposto tutte le cautele necessarie al fine di impedirlo.

Inoltre anche se l’utente, ad esempio, resta bloccato tra le porte di un vagone della metro a causa di una condotta non attenta e prudente (ad es. non preparandosi in tempo a scendere), non si può escludere la presunzione di responsabilità del vettore se questo non dimostra di aver adottato tutte le cautele volte ad evitare il danno al passeggero.

A chi chiedere il risarcimento in caso di caduta mentre si scende o si sale sull’autobus?

Una signora ci ha chiesto aiuto per il risarcimento del suo danno fisico dovuto ad una caduta nella fase di discesa dal mezzo pubblico.

Dalla disamina della documentazione emergeva che nella denuncia inviata all’azienda di trasporto la danneggiata scriveva in sintesi che la causa della caduta nella fase della discesa dal mezzo sarebbe stata aver messo il piede in fallo.

Chiaramente la Società di trasporto respingeva la richiesta di addebito di ogni responsabilità dovuta invero alla disattenzione del passeggero e non ad una negligenza nel trasporto.

In linea generale i sinistri subiti dal passeggero durante la salita e la discesa sono considerati avvenuti durante il viaggio, ma attenzione perché indicare nella denuncia una propria disattenzione equivale ad auto denunciare la propria responsabilità come passeggero e l’assenza di responsabilità quindi dell’azienda di trasporto.

Ricordiamo che per ricevere un risarcimento per la caduta su un mezzo pubblico in marcia o nella fase di salita/discesa ci deve essere un urto tra mezzi, una errata o brusca manovra dell’autista (tipo frenata o improvvisa ripartenza), oppure una rottura di un componente del mezzo di trasporto (seggiolino o corrimano).

Quali sono i termini di prescrizione per la richiesta di risarcimento danni per caduta dall’autobus?

Un altro utente ci ha richiesto quale fosse la prescrizione per la richiesta di risarcimento danni per caduta sull’autobus.

Per rispondere alla domanda ricordiamo che in materia di danni ai passeggeri si deve distinguere tra la responsabilità legata al contratto di trasporto (art. 1681 c.c.) e la responsabilità per la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.). Pertanto il tempo per la persona danneggiata per procedere con la richiesta di risarcimento danni è di un anno per inviare la diffida come previsto dall’art. 2951 del codice civile per il contratto di trasporto, ma la prescrizione può essere anche più lunga di due anni (termine di prescrizione della RCA) se il passeggero riesce a provare la responsabilità del conducente o della società di trasporto per colpa o dolo.

Quali doveri incombono sulle aziende di trasporto urbano

Le aziende di pubblico trasporto urbano devono porre in essere tutte le attività necessarie sul piano della sicurezza per salvaguardare l’incolumità dei passeggeri.

A titolo esemplificativo la condotta di guida deve tener conto della situazione di instabilità fisica nella quale si trovano i passeggeri durante il trasporto, di conseguenza vige il divieto di brusche frenate e accelerazioni. che potrebbero portare all’infortunio e alla conseguente richiesta di risarcimento danni caduta autobus.

È inoltre considerato estremamente pericoloso, e quindi altamente imprudente, far ripartire il mezzo prima della completa chiusura delle porte.

Anche l’arredo e le pertinenze delle stazioni ferroviarie, destinate ad assicurare l’attraversamento dei binari (come ad es. le passerelle o i sottopassaggi), sono sotto la responsabilità dell’azienda pubblica e quindi quest’ultima risponde di eventuali danni provocati a terzi. L’azienda deve quindi provvedere alla loro manutenzione per garantire l’incolumità dei passeggeri dal momento della discesa dal vagone fino all’uscita dalla stazione.

Richiesta risarcimento danni caduta autobus o altro infortunio su mezzo di trasporto pubblico

In caso di infortunio su un mezzo pubblico il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale sotto la forma del danno emergente (costi per far fronte alle cure per le lesioni subite, spese per la riparazione delle cose danneggiate) e del lucro cessante (perdita di capacità lavorativa).

Il danneggiato potrà altresì domandare il risarcimento del danno non patrimoniale sotto la forma del danno biologico (invalidità permanente o inabilità temporanea) e del danno morale (modifica dell’aspetto esteriore, perdita della possibilità di trovare un lavoro).

FAQ: risarcimento danni passeggero autobus

Abbiamo raccolto nel tempo le molte domande ricevute dagli utenti riguardanti la materia degli infortuni sui mezzi pubblici. Crediamo sia molto utile estendere a tutti sia le domande che le risposte più importanti.

Come chiedere il risarcimento per caduta su un autobus?

La richiesta di risarcimento danni si deve inviare a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec all’azienda di trasporto. Non è semplice ricevere risposta e un giusto risarcimento pertanto vi consigliamo di affidarsi ad un avvocato specializzato per incidenti sul bus.

Sinistro discesa autobus: a chi si chiede il risarcimento in caso di caduta mentre si sale o si scende dall’autobus?

La richiesta di risarcimento del terzo trasportato deve avviarsi nei confronti dell’azienda di trasporto e della sua assicurazione.

Chi è responsabile per il risarcimento se ci si trova a cadere sull’autobus o altro mezzo pubblico?

Durante un trasporto su un mezzo pubblico la responsabilità ricade sul conducente ed in capo al vettore come previsto dall’art. 1681 c.c. che impone alla società di trasporto di condurre il passeggero incolume a destinazione.

Cosa fare subito dopo una caduta su autobus per ottenere il risarcimento danni?

La prima cosa da fare è avvisare l’autista e chiamare le autorità, prendere le generalità di testimoni presenti a bordo, chiamare l’ambulanza o recarsi al pronto soccorso. Scattare foto al luogo del sinistro, alle targhe dei mezzi coinvolti e conservare il biglietto di trasporto.

Quali danni si possono richiedere nella richiesta di risarcimento per caduta autobus?

In caso di infortunio su un mezzo pubblico il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche e per la riparazione delle cose danneggiate), lucro cessante (perdita di guadagni da lavoro) e il danno non patrimoniale biologico e morale.

Quali sono i termini di prescrizione per la richiesta di risarcimento danni da caduta su autobus?

La prescrizione per la richiesta di risarcimento danni da caduta su autobus è di 1 anno in forza del contratto di trasporto e di 2 anni ai sensi delle norme per la circolazione stradale.

Caduta autobus risarcimento: denuncia l’infortunio avvenuto sui mezzi pubblici

Rivolgiti a noi per la tua richiesta di risarcimento per caduta sull’autobus nei confronti della azienda proprietaria dei mezzi di trasporto e della compagnia assicurativa.

Inviaci tutta la documentazione inerente il tuo incidente sul mezzo pubblico possiamo fornirti assistenza legale con il supporto di avvocati esperti per ottenere senza costi e spese anticipate il giusto risarcimento.

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