Il codice civile nel disciplinare il contratto di trasporto pone a carico del vettore l’obbligo di assicurare l’incolumità e l’integrità fisica dei passeggeri durante il viaggio; è quindi possibile procedere con una richiesta risarcimento danni caduta autobus in caso di infortunio sui mezzi pubblici.
Richiesta risarcimento danni caduta autobus e mezzi pubblici: procedi immediatamente!
Ogni qualvolta il passeggero subisca un danno durante il trasporto sarà configurabile una responsabilità di tipo contrattuale in capo al vettore visto che l’art. 1681 c.c. impone allo stesso di trasportare il passeggero incolume a destinazione.
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La tematica degli infortuni sui mezzi di trasporto pubblico (anche di compagnie private) assume sempre più rilevanza data la moltitudine di persone che scelgono di effettuare i propri spostamenti avvalendosi di tali mezzi.
Tuttavia spesso accade che si verifichino degli incidenti durante il viaggio con danni fisici ai passeggeri del mezzo in servizio (si pensi ad esempio all’infortunio per una caduta sull’autobus o su un pullman).
La scarsa manutenzione, la condotta errata degli autisti, le anomalie sulla rete e le brusche frenate sono alcune delle cause più frequenti che si verificano durante il viaggio in metropolitana, autobus e treni.
È bene sapere che inoltre l’art. 1681 c.c. sancisce la nullità di tutte le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Tale disposizione inoltre stabilisce che il vettore risponde anche della perdita o del danneggiamento delle cose e dei bagagli che il passeggero trasporta con sé.
Cosa fare subito per ottenere risarcimento danni caduta dall’autobus o altro mezzo pubblico
Nel caso in cui si verifichi un infortunio su un autobus o altro mezzo di trasporto pubblico sarà necessario porre in essere alcune accortezze al fine di ottenere un giusto risarcimento.
Innanzitutto si ricorda che se vi è stato un incidente la prima cosa da fare è sempre chiamare le autorità, vigili urbani o polizia stradale.
Se invece l’infortunio si verifica a causa di una caduta su un mezzo è necessario che l’infortunato conservi il biglietto di viaggio (o ne faccia una fotocopia o fotografia nel caso in cui la carta possa sbiadire nel tempo).
È bene poi fotografare lo stato dei luoghi (ad es. la zona in cui si è verificata la caduta o eventuali anomalie all’interno del mezzo come un sedile rotto o un bracciolo mancante), segnarsi la fermata in cui l’incidente è avvenuto, annotare la targa del mezzo, la linea di trasporto e le generalità dell’autista.
Nell’eventualità in cui all’incidente abbiano assistito anche altri passeggeri si consiglia di prendere nota delle loro generalità, nonché del titolo di viaggio degli stessi (anche una fotocopia o fotografia del loro biglietto).
Ricordiamo, inoltre, all’infortunato di recarsi immediatamente al pronto soccorso al fine di farsi refertare descrivendo puntualmente le modalità in cui è avvenuto l’incidente.
Infortunio su mezzo di trasporto pubblico: di chi è la responsabilità
In base ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale il vettore, al fine di escludere l’inadempimento, deve dimostrare che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (caso fortuito e forza maggiore).
In tale ipotesi la responsabilità del vettore è presunta direttamente dalla legge, infatti per liberarsi questo è tenuto a fornire una prova più specifica, ovvero aver adottato tutte le cautele possibili al fine di evitare il danno. Il vettore inoltre non risponde direttamente se prova che il danno è stato cagionato dal fatto di un terzo.
Il passeggero, invece, deve provare unicamente l’esistenza di un contratto di trasporto (ad es. il biglietto vidimato o la carta d’imbarco), il danno subito e il nesso causale tra quest’ultimo e il trasporto.
In altre parole, il passeggero che abbia subito un danno (si pensi ad una lesione da caduta) deve dimostrare che questo è stato causato dalla condotta del vettore nell’esecuzione del trasporto e deve indicare nello specifico le cause precise di verificazione dell’evento.
Occorre però sapere che il vettore non sarà responsabile nel caso in cui l’evento dannoso sia riconducibile al fatto stesso del viaggiatore per una propria imprudenza.
Nel caso invece in cui il viaggiatore abbia concorso con la propria condotta negligente o imprudente a cagionare l’evento, il risarcimento sarà in ogni caso dovuto, anche se in misura ridotta.
Risarcimento infortunio sull’autobus o sulla metro: operazioni di salita e discesa dal mezzo
Una casistica molto frequente riguarda gli infortuni che si verificano nella fase di discesa e salita dai mezzi di trasporto pubblico. Tali fasi sono considerate manovre essenziali all’esecuzione del contratto di trasporto della persona. Le condotte di salita e discesa dal veicolo, infatti, sono momenti fondamentali, senza i quali non solo i passeggeri non potrebbero fruire del servizio di trasporto, ma non potrebbe esserci alcun contratto di trasporto.
Si presume che i sinistri occorsi ai passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto e durante le fermate, come nel caso della salita e della discesa, sono considerate come verificatesi durante il viaggio.
In tal caso il trasportato, ai fini del risarcimento del danno, dovrà dimostrare la diretta consequenzialità tra la caduta in fase di salita o discesa dal mezzo e i danni subiti a causa del trasporto. Il vettore invece dovrà fornire la prova che la caduta sia dovuta ad un fatto imprevedibile ed inevitabile secondo l’ordinaria diligenza, nonché di aver disposto tutte le cautele necessarie al fine di impedirlo.
Inoltre anche se l’utente, ad esempio, resta bloccato tra le porte di un vagone della metro a causa di una condotta non attenta e prudente (ad es. non preparandosi in tempo a scendere), non si può escludere la presunzione di responsabilità del vettore se questo non dimostra di aver adottato tutte le cautele volte ad evitare il danno al passeggero.
Quali doveri incombono sulle aziende di trasporto urbano
Le aziende di pubblico trasporto urbano devono porre in essere tutte le attività necessarie sul piano della sicurezza per salvaguardare l’incolumità dei passeggeri.
A titolo esemplificativo la condotta di guida deve tener conto della situazione di instabilità fisica nella quale si trovano i passeggeri durante il trasporto, di conseguenza vige il divieto di brusche frenate e accelerazioni. che potrebbero portare all’infortunio e alla conseguente richiesta di risarcimento danni caduta autobus.
È inoltre considerato estremamente pericoloso, e quindi altamente imprudente, far ripartire il mezzo prima della completa chiusura delle porte.
Anche l’arredo e le pertinenze delle stazioni ferroviarie, destinate ad assicurare l’attraversamento dei binari (come ad es. le passerelle o i sottopassaggi), sono sotto la responsabilità dell’azienda pubblica e quindi quest’ultima risponde di eventuali danni provocati a terzi. L’azienda deve quindi provvedere alla loro manutenzione per garantire l’incolumità dei passeggeri dal momento della discesa dal vagone fino all’uscita dalla stazione.
Si ricorda che quando si parla di misure idonee di diligenza non ci si riferisce solo alla condotta di guida del conducente, ma anche a tutti gli strumenti di prevenzione che l’azienda deve adottare per garantire l’incolumità dei passeggeri durante il viaggio (ad es. i sensori per la chiusura delle porte).
Richiesta risarcimento danni caduta autobus o altro infortunio su mezzo di trasporto pubblico
In caso di infortunio su un mezzo pubblico il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale sotto la forma del danno emergente (costi per far fronte alle cure per le lesioni subite, spese per la riparazione delle cose danneggiate) e del lucro cessante (perdita di capacità lavorativa).
Il danneggiato potrà altresì domandare il risarcimento del danno non patrimoniale sotto la forma del danno biologico (invalidità permanente o inabilità temporanea) e del danno morale (modifica dell’aspetto esteriore, perdita della possibilità di trovare un lavoro).
Caduta autobus risarcimento: denuncia l’infortunio avvenuto sui mezzi pubblici
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