Se sei stato vittima di un infortunio durante lo svolgimento di un’attività lavorativa in nero, sicuramente ti sarai chiesto se, nonostante l’assenza di un formale contratto di lavoro, tu abbia comunque diritto alla garanzia di un indennizzo Inail.
Anche il lavoratore in nero viene tutelato
Per rispondere al quesito, occorre anzitutto evidenziare che la disciplina sul welfare vigente in Italia è improntata al principio generale della tutela pressoché assoluta del lavoratore dipendente da ogni evento dannoso che provochi una condizione di inabilità al lavoro, temporanea o permanente.
Pertanto, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni, l’indennizzo dell’infortunato è garantito dall’Inail anche nel caso di prestazione lavorativa di fatto, svolta in nero, in quanto, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 1 e 4 del D.p.r. n. 1124/1965, tutti i lavoratori subordinati hanno diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Ovviamente, qualora il lavoratore proceda con una denuncia di infortunio sul lavoro in relazione ad un rapporto di lavoro irregolare, prima di predisporre l’indennizzo, l’Inail effettuerà tramite i propri ispettori gli accertamenti del caso, per verificare l’effettività di quanto dichiarato.
Il lavoratore non assicurato viene tutelato
Sul punto, si deve infatti sottolineare che, ai sensi dell’art. 67 D.p.r. n. 1124/1965, l’indennizzo del lavoratore è riconosciuto anche nei casi di inadempienza dei datori di lavoro alle normative di settore per la regolarità contributiva (perché per esempio il datore non ha assicurato il lavoratore o per il mancato versamento dei premi previdenziali), in quanto tali violazioni, pur comportando l’irrogazione di sanzioni e conseguenze a danno dei datori, non pregiudicano in alcun modo il diritto del lavoratore alle prestazioni Inail.
Ed infatti, il rapporto giuridico di assistenza sociale contro gli infortuni e le malattie professionali sorge automaticamente ex lege all’atto dell’assunzione del lavoratore da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia omesso di ottemperare agli adempimenti necessari per la costituzione del rapporto assicurativo e non abbia quindi versato i relativi contributi.
Pertanto, l’azione del lavoratore diretta ad ottenere le prestazioni assistenziali può essere esercitata nei confronti del solo istituto assicuratore Inail, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio del datore di lavoro il quale non risponde nemmeno a titolo di risarcimento danni, per la omessa assicurazione, essendo in ogni caso garantito per legge il conseguimento da parte del lavoratore delle dovute prestazioni assicurative.
Ovviamente il datore di lavoro – nel caso in cui la causa dell’infortunio sia di natura datoriale per violazioni o omissioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro- sarà chiamato a rispondere del danno c.d. differenziale, ovvero l’integrale risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore indipendentemente da quanto viene liquidato al lavoratore dall’Inail e che, com’è noto, eroga un indennizzo del tutto inferiore rispetto a quello che per lo stesso danno viene liquidato civilisticamente sulla base delle tabelle utilizzate dai tribunali ai fini della quantificazione del danno biologico da invalidità permanente, sul tema vedi l’articolo sulla risarcibilità del danno differenziale da infortunio sul lavoro.
Quale infortunio sul lavoro in nero non può essere tutelato dall’Inail
Non saranno indennizzabili dall’Inail solo quegli infortuni che non superano i tre giorni di prognosi, quelli non collegati al rapporto di lavoro e quelli che il lavoratore simula o aggrava. In ogni caso si perde il diritto alle prestazioni Inail dopo tre anni e 150 giorni dall’infortunio o dal giorno in cui i postumi permanenti hanno raggiunto la misura minima indennizzabile.
Opposizione al disconoscimento dell’infortunio da parte dell’Inail
Ai sensi dell’art. 104 del D.p.r. n. 1124/1965, il lavoratore che voglia contestare il provvedimento di disconoscimento dell’infortunio emesso dall’Inail può proporre opposizione, in via amministrativa, con ricorso indirizzato all’Inail, in cui siano esposte le motivazioni di fatto e di diritto a fondamento dell’opposizione, con allegazione della relativa documentazione.
Il predetto ricorso deve essere necessariamente esperito nel caso il lavoratore voglia adire le vie giudiziali, in quanto il previo esperimento del ricorso in via amministrativa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale azionata dinanzi al Tribunale del Lavoro per la contestazione del disconoscimento della garanzia di indennizzo Inail.
Il ricorso giudiziale deve essere esperito entro e non oltre il termine di 3 anni e 150 giorni dall’infortunio subito.
Denuncia infortunio sul lavoro in nero: come ottenere il risarcimento danni
Il lavoratore che necessiti informazioni in merito al proprio infortunio sul lavoro e le procedure per essere risarcito o chiarimenti circa i suoi rapporti con l’Inail può rivolgersi a noi in modo del tutto gratuito.
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