La responsabilità del datore di lavoro in materia di risarcimento infortuni sul lavoro e malattie professionali è da sempre incentrata sulla disposizione normativa dell’articolo 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare negli ambienti lavorativi tutte le cautele generiche di diligenza, prudenza e sicurezza che si rendono necessarie in relazione alla particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, nonché di controllare e vigilare che di tale misure sia fatto effettivamente uso da parte dei propri dipendenti (vedi articolo sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza).
Responsabilità del datore di lavoro come garante
Il datore di lavoro è quindi il garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro e come tale ne risponde in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Ricordiamo infatti che il lavoratore ha diritto di richiedere, in caso di omissioni sulla sicurezza, il risarcimento del danno da infortunio nei confronti del proprio datore di lavoro indipendentemente dalle coperture Inail, anche perché l’istituto assicuratore non risarcisce tutte le voci di danno che il lavoratore ha subito durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
Il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro è sempre dovuto in caso di infortunio sul lavoro in nero.
Responsabilità del datore di lavoro: in caso di infortunio la colpa va provata
Per determinare la responsabilità del datore in materia di infortuni sul lavoro il lavoratore deve dimostrare l’esistenza di un danno fisico, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale esistente fra questi due elementi. Il datore di lavoro per escludere la propria responsabilità deve invece dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.
Anche l’evoluzione della più consolidata giurisprudenza è concorde nell’assegnare all’articolo 2087 del codice civile il ruolo di norma fondamentale per il sistema di prevenzione degli infortuni e per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, tuttavia per la Cassazione non c’è una responsabilità oggettiva che obbliga il datore di lavoro a garantire il rischio zero per il lavoratore.
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Infortunio sul lavoro: non c’è responsabilità oggettiva del datore
Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha infatti ribadito come l’articolo 2087 c.c. non rappresenta una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, nel senso che la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere sotto il profilo meramente oggettivo ogni ipotesi di lesione dell’integrità psicofisica dei propri dipendenti.
Ne consegue che il verificarsi di un evento infortunio per il lavoratore non significa addebitare comunque la responsabilità al datore di lavoro per l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario che la lesione della salute del lavoratore possa derivare causalmente dalla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
Come ottenere il risarcimento del danno nei confronti del datore
Il lavoratore che ha bisogno di informazioni in merito al proprio infortunio sul lavoro e chiarimenti in merito alla responsabilità civile del proprio datore, anche circa i rapporti con l’Inail, può rivolgersi a noi in modo del tutto gratuito.
Per quanto riguarda le tempistiche entro cui è necessario agire in sede opportuna portiamo alla vostra attenzione l’articolo dedicato: infortunio sul lavoro prescrizione.